Legge regionale
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La legge regionale è l'atto normativo posto in essere dal Consiglio Regionale.
E' prevista dall'art. art. 117 Cost. ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria.
Indice |
[modifica] Procedimento formativo
Le leggi regionali seguono un procedimento formativo articolato attraverso diverse fasi:
- fase d'iniziativa;
- fase istruttoria;
- fase deliberativa;
[modifica] Fase di Iniziativa
Il potere di presentare un disegno di legge all'approvazione del Consiglio Regionale spetta:
- ai singoli consiglieri regionali;
- alla Giunta Regionale;
- ai consigli provinciali e comunali, ma solo per le regioni a statuto ordinario
[modifica] Fase Istruttoria
Quest'attività è espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente.
[modifica] Fase Deliberativa
Quest'attività spetta escusivamente al Consiglio Regionale.
La legge viene discussa in Consiglio, quindi viene votata articolo per articolo, e infine è votata nel suo complesso, con la votazione finale.
E' invece scomparsa la successiva fase che prevedeva l'apposizione del visto da parte del Commissario governativo.
Dopo che è stata votata, la legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
[modifica] Competenza
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
La competenza a legiferare può essere:
- esclusiva dello Stato;
- esclusiva delle Regioni;
- concorrente.
L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.
Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell’art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (c.d. competenza concorrente).
Da ultimo la legge 131-[2003]], la così detta legge la Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.
[modifica] Competenza Esclusiva dello Stato
La competenza esclusiva dello Stato si esplica sulle seguenti materie:
- organizzazione dello stato;
- sicurezza dello stato;
- rapporti internazionali;
- politica economica e monetaria;
- rapporti tra le persone;
- sulla giustizia;
- sulle politiche sociali;
- sulla tutela ambientale;
- su argomenti residuali, come la determinazione dei pesi e delle misure, o i dazi e le dogane.
[modifica] Competenza concorrente dello Stato e Regioni
La competenza concorrente Stato-Regioni si esplica, a titolo esemplificativo, sulle seguenti materie:
- commercio con l'estero;
- istruzione;
- ricerca scientifica;
- ordinamento sportivo;
- porti e aeroporti;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- beni culturali.