Bene mobile
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Il Codice Civile all'art 812 3° comma definisce, con espressione residuale, i beni mobili come tutti quelli che, dallo stesso articolo, non sono ricompresi nel novero dei beni immobili.
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[modifica] Definizione
Per comprendere, quindi, quali beni, in effetti, possano essere classificati come mobili, dobbiamo far ricorso alla definizione che l'art. 812 C.C. da dei beni immobili:" Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni"
La norma, quindi, tende a ricomprendere nella categoria dei beni mobili tutti quei beni che non possono essere classificati come immobili.
La distinzione fra le due categorie, risulta importante, poiché la legge sancisce tutele e modalità di trasferimento differenti per le due tipologie di beni.
[modifica] Differenziazione
I beni mobili si differenziano, a loro volta, in:
- beni mobili veri e propri che, per il trasferimento, non necessitano di forma scritta ad substantiam.
- beni mobili registrati, ossia quei beni (art.815 C.C.) che sono iscritti in pubblici registri.
[modifica] Beni mobili registrati
I beni mobili registrati sono soggetti alla disciplina, particolare, prevista per i beni iscritti in un particolare registro. Ad esempio, le autovetture, sono soggette a particolare regolamentazione proprio perché iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); allo stesso modo le navi e le aereomobili, seguono la disciplina dettata ad hoc dal legislatore. In particolare le navi e le aereomobili, sono disciplinate (almeno per quanto riguarda il trasferimento di diritti) in maniera non dissimile dai beni immobili; sarà, ad esempio, richiesta la forma scritta ad substantiam per un eventuale atto di vendita.
[modifica] Energie
In ossequio all'art. 814 C.C., sono considerate beni mobili anche le energie.
Vengono annoverate fra i beni mobili le energie che possono esserevalutate economicamente come, ad esempio, l'energia elettrica, quella termica, quella radioelettrica ...etc..
Le energie umane, invece, sono oggetto di discipline separate da parte del nostro ordinamento; l'energia fisica sarà disciplinata dalla normativa sul lavoro, mentre l'energia mentale troverà protezione nella normativa relativa alle opere dell'ingegno.
[modifica] Normativa
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia di riferimento
- Francesco Gazzoni: Manuale di diritto civile XI edizione; Edizioni Scientifiche Italiane
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