Caparra penitenziale
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secondo l'articolo n°1386 del c.c., la caparra penitenziale nell'ambito che compete l'albergatore e le altre strutture ricettive,è la somma di denaro versata dal cliente all'albergatore per assicurarsi il diritto di recesso, al momento della conclusione del contratto d'albergo. Il diritto di recesso può essere esercitato da entrambe le parti (cliente o albergatore). Quindi la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. Nel caso che il recedente sia il cliente, egli perde la caparra data; se invece il recedente è l'albergatore, questi deve restituire il doppio della somma che il cliente ha versato.