Cogitationis poenam nemo patitur
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La locuzione latina cogitationis poenam nemo patitur (Trad. nessuno può subire una pena per i suoi pensieri) esprime il cd. principio di materialità del diritto penale. Secondo tale principio non può mai esservi reato, né di conseguenza pena, se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno. (Es. non è reato di omicidio il pensare di uccidere qualcuno).
Il codice penale ha accolto il principio in esame in varie disposizioni:
- all'art. 115 laddove esclude la punibilità per le ipotesi di accordi o istigazioni che non siano seguite dal reato. La norma ribadisce che ai fini della sanzione penale non è sufficiente un'intenzione criminale ma sia necessaria una reale offesa del bene protetto.
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