Commissario prefettizio
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Nell'ordinamento italiano il commissario prefettizio è un organo monocratico di amministrazione straordinaria del comune o della provincia, previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nominato dal Prefetto competente per territorio per garantire con urgenza e necessità il normale funzionamento dell'ente, quando il consiglio comunale o provinciale sia stato sciolto per i motivi specificati nello stesso art. 141.
Avverso il Decreto Prefettizio di nomina del Commissario Prefettizio è ammesso il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni e al TAR competente per territorio entro 60 giorni.
Ha il compito di "traghettare" l'ente fino alle successive Elezioni Amministrative che eleggeranno il nuovo Sindaco/Presidente di Provincia, la Giunta Comunale/Provinciale e il Consiglio Comunale/Provinciale.
Il Commissario Prefettizio riunisce in sè tutti i poteri: del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio comunale.
In virtù di tali poteri straordinari può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume scelte strategiche da cui dipende il futuro di una città.