Concussione
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Concussione | |
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Art.: | 317 c.p. |
Competenza: | Tribunale collegiale |
Procedibilità: | di ufficio |
Arresto: | facoltativo |
Fermo: | consentito |
Pena prevista: | reclusione da quattro anni a dodici anni |
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La concussione è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. E' un reato proprio in quanto può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o promettere denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. La condotta può esplicarsi in due differenti modalità per costrizione o per induzione a seconda del differente grado di intensità della condotta lesiva. La concussione rientra certamente tra i reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe.
Indice |
[modifica] Dolo e Colpa
Il dolo è generico e consite nella coscienza e volontà di compiere il reato. Il reato non è configurabile per colpa.
[modifica] Tentativo
Il tentativo si configura quando l'evento lesivo non si verifica nonostante il soggetto abbia compiuto gli atti idonei a costringere o indurre in soggetto passivo a dare o promettere.
[modifica] L'evoluzione del soggetto passivo dal Codice Rocco ai giorni nostri
Il soggetto passivo secondo l'impostazione originaria del Codice Rocco era la pubblica amministrazione oggi, alla luce dei valori costituzionali che pongono l'accento sulla centralità della persona nel sistema giuridico, il soggetto passivo è il Concusso.
[modifica] Rapporti con altri reati
[modifica] Concussione e corruzione propria
[modifica] Concussione e corruzione impropria
[modifica] Concussione e corruzione ambientale
[modifica] L'articolo 317 del codice penale
Nella legislazione italiana, il reato è disciplinato dall'articolo 317 del codice penale il quale recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
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