Contratto di donazione
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[modifica] Nozione e struttura
Ex articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto: infatti, per il suo perfezionamento, serve l’incontro delle volontà delle parti. Infatti, da un lato troviamo la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato troviamo la volontà del donatario di accettare siffatto arricchimento. Pur essendo la donazione un contratto, è comunque inammissibile un preliminare di donazione, vista la necessaria spontaneità della stessa, la quale spontaneità sarebbe esclusa da un contratto volto a creare l’obbligo di concludere una donazione. Parimenti, è nulla la promessa di donazione. Col contratto di donazione, dunque, una parte arricchisce l’altra (disponendo di un diritto od obbligandosi nei confronti del donatario ad una prestazione di dare): ne segue che elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento. Lo spirito di liberalità (animus donandi) è la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, i quali, per regola generale, restano al di fuori della convenzione. È quindi donazione anche quella remuneratoria, cioè quella fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (articolo 770). Contrariamente a quella ordinaria, la donazione remuneratoria è irrevocabile e non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante; comporta però, a carico del donatario, la garanzia dei vizi per l’evizione. Non è donazione una liberalità attuata in considerazione dei servizi resi al donatario (puirchè non ecceda i limiti di una stretta proporzionalità). Non è donazione neppure la liberalità d’uso. L’arricchimento è l’incremento del patrimonio del donatario e, come visto, si può realizzare disponendo a favore di questi di un diritto oppure obbligandosi ad una prestazione di dare (cosiddetta donazione obbligatoria). La donazione è un negozio a titolo gratuito, vista l’assenza di un corrispettivo: si consideri come sia essenziale, però, per potersi parlare di donazione, anche il ricorrere di un arricchimento, effetto che non è proprio di ogni negozio a titolo gratuito (ad esempio, si consideri la prestazione d’opera senza compenso).
[modifica] Donazione indiretta
Lo scopo di arricchire una persona si può raggiungere anche con modalità indirette, avvalendosi cioè di atti che hanno una causa diversa. Si parla spesso, in tali casi, di donazione indiretta, il cui caso statisticamente più frequente è quello della vendita di una cosa ad un prezzo inferiore al suo valore (negotium mixtum cum donatione): il negozio misto in questi casi ricorre comunque quando il venditore si accontenta di un prezzo irrisorio (nummo uno, un soldo) rispetto al quale nemmeno assume importanza il fatto che siffatto corrispettivo venga versato effettivamente oppure no. Oltre alla sproporzione oggettiva fra le due prestazioni, serve che questa sproporzione sia voluta dalla parte che la subisce, allo scopo di dar vita ad una liberalità. Questo fine è necessario che sia noto alla controparte. La donazione indiretta non soggiace a tutte le norme in tema di donazione, ma soltanto ad alcune, soprattutto quelle in tema di riduzione e collazione. Non necessita della forma pubblica. Per una dottrina (TORRENTE) la donazione indiretta rientra fra i negozi indiretti. Va in ogni caso distinta dalla donazione simulata: nella donazione indiretta il negozio apparente è quello effettivamente voluto, in quanto non c’è differenza fra volontà e dichiarazione; nella donazione simulata, invece, il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, che fanno assumere la parvenza di un negozio oneroso alla loro volontà di stipulare un contratto gratuito.
[modifica] Requisiti e disciplina
La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono donare i minori, gl’interdetti, gl’inabilitati, gl’incapaci naturali. Parziale eccezione è prevista per le donazioni obnuziali (ovvero, quelle fatte a causa di matrimonio): sono valide se fatte con l’assistenza di chi esercita la potestà (o la tutela o la curatela) le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore o dall’inabilitato. Le persone giuridiche possono donare se così è previsto nello statuto o nell’atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline. La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante, quindi non è una decisione che può essere rimessa al rappresentante. Perciò, è nullo il mandato a donare quando attribuisce ad altri proprio la facoltà di operare le anzidette scelte(articolo778). È invece possibile rimettere al mandatario la scelta fra determinate categorie di persone o la scelta dell’oggetto della donazione fra più cose comunque indicate dal donante. In questi casi, dato che la donazione richiede la forma per atto pubblico, visto l’articolo 1382 in tema di forma della procura, la stessa forma sarà richiesta anche per la procura a donare. Circa la capacità di ricevere per donazione, c’è parallelismo con la normativa a tal riguardo adottata per il testamento. Così, il figlio di una persona vivente al tempo della donazione, anche se ancora non concepito, può ricevere; analogamente, possono ricevere le persone giuridiche (al riguardo non è più richiesta l’autorizzazione amministrativa all’accettazione, essendo stato abrogato l’articolo 17). Si può donare anche a favore di un ente non riconosciuto, ma se l’ente vorrà accettare, dovrà chiedere il riconoscimento. Se entro un anno il riconoscimento non è richiesto e la relativa istanza non viene notificata al donante, la donazione non si perfeziona e gli atti compiuti diventano inefficaci. È ammessa la donazione a favore di figli naturali non riconoscibili e, dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo l’articolo 781, sono ammissibili anche le donazioni tra coniugi. Non è invece ammessa la donazione a favore del tutore (o del protutore) dell’incapace. L’oggetto della donazione non può essere un bene futuro, mentre può essere costituito da tutti i beni presenti nel patrimonio (infatti, l’obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante supplisce adeguatamente lo stato di bisogno in cui quest’ultimo viene a trovarsi). Circa la forma, la donazione richiede sempre l’atto pubblico, sia quando ha per oggetto immobili che mobili, unitamente alla presenza di due testimoni: la ratio è far pensare il donante alla gravità della scelta che compie (tanto è vero che questa forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili: la modicità va valutata anche in base alle condizioni del don ante). Quando la donazione ha per oggetto beni mobili, l’atto deve contenere la specificazione del loro valore. La donazione può essere sottoposta a condizione. Sottoposta a condizione sospensiva mista è la donazione fatta con riguardo ad un futuro matrimonio (obnuziale). In tal caso, poi, la donazione non è un contratto ma un atto unilaterale, quindi non è necessaria l’accettazione del donatario. Altra condizione che può afferire alla donazione è quella di reversebilità: è una condizione risolutiva, con la quale si stabilisce che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti muoiano prima del donante. È possibile gravare la donazione con un modus: in questo caso esula l’idea di corrispettività delle prestazioni, quindi non ricorre un negotium mixtum cum donatione. La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto a vantaggio del donante. Vista la gratuità del contratto, l’inadempimento del donante è regolato meno duramente rispetto a quello del comune debitore: il donante inadempiente risponde per dolo o colpa grave. Analogamente la garanzia per l’evizione, per poter funzionare, deve essere espressamente promessa, altrimenti il donante risponde solo se è in dolo o se si tratta di donazione remuneratoria. Il donante risponde dei vizi della cosa solo in caso di apposito patto o di dolo.
[modifica] Invalidità
La disciplina dell’invalidità della donazione è più affine a quella del testamento che a quella del contratto. Così, come per il testamento, l’errore se il motivo rende annullabile la donazione se il motivo risulta dall’atto ed è stato il solo che ha indotto a compiere la liberalità. Nelle norme generali, invece, il motivo illecito rileva quando ha avuto valore determinante ed esclusivo, ed è comune ad entrambe le parti. Per donazione e testamento il codice è meno rigoroso, quindi è necessario che il motivo illecito abbia avuto rilevanza esclusiva e detrminante, ma non serve che sia comune ad entrambe le parti: basta che risulti dall’atto. Anche per la donazione, come per il testamento, la nullità è sanabile e suscettibile di conferma.
[modifica] Revoca
La donazione, come ogni contratto, può sciogliersi solo per le cause previste dalla legge. In due casi ne è ammessa la revoca: ingraditudine del donatario e sopravvenienza di figli. La revoca non è ammessa per le donazioni obnuziali e quelle remuneratorie. La revoca è frutto di un’iniziativa unilaterale del donante, che ha infatti il diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi previsti. Diverso è il caso dell’azione revocatoria, la quale richiede la frode ai creditori, i quali sono i soli legittimati ad agire. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario alla restituzione dei beni: non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sulla cosa donata prima della proposizione della domanda, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa.