Contratto di riporto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Attualmente il riporto è definito dall'art. 1548 del C.C. come "il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie ad un determinato prezzo,e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato,alla scadenza del termine stabilito,la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie,verso rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta"