Demanio
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Il demanio (dal latino dominium dominio, attraverso il francese antico demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni che appartengono allo Stato.
In senso giuridico invece, secondo quanto previsto dal Codice Civile art.822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno allo stesso modo parte del demanio pubblico, ma solamente se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Tali beni sono soggetti al regime del demanio anche se appartengono alle regioni, alle province o ai comuni.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti).
Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli altri enti locali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio dello Stato.
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