Diritto reale di abitazione
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Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.
Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in locazione.
Inoltre, nel nostro ordinamento, è previsto che il diritto di abitazione venga riconosciuto sulla casa coniugale, in caso di separazione, al coniuge cui vengono affidati i figli minori o con cui convivono i figli maggiorenni, purché non autosufficienti.
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.
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