Fondo pensione
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I fondi pensione sono gli strumenti tecnici individuati dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori (Inps, Inpdap, ecc.).
Lo scopo di un fondo pensione è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori. Fino a qualche anno fa sono stati principalmente legati a specifiche categorie, come le banche e le assicurazioni, o a singole aziende che introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi.
In Italia non hanno ancora avuto un grande sviluppo, probabilmente perché finora la copertura del sistema previdenziale pubblico è stata più che buona. Chi ha cominciato a lavorare dal 1993 (data da cui ha preso avvio la riforma pensionistica obbligatoria), è il parere degli esperti, non potrà fare a meno di una forma di pensione aggiuntiva rispetto a quella dell'INPS. Per i giovani lavoratori la futura pensione pubblica non assicurerà un adeguato livello di vita. Si sta pertanto affermando l'introduzione dei fondi pensione anche in Italia, dove la normativa è stata recentemente ridefinita dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, il cui articolo 21, 8° comma ha abrogato espressamente il precedente D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 fatto salvo per quanto previsto dall'art. 23, 5° comma, del D.lgs 252\05. Secondo la normativa italiana i fondi pensione possono essere: fondi pensione ad ambito definito (o fondi chiusi) i cui destinatari sono specifiche categorie di lavoratori (ad esempio i metalmeccanici, i chimici, ecc.) ovvero fondi pensione aperti ai quali possono accedere indistintamente tutti i lavoratori. I primi sono costituiti in forma di associazione e sono istituiti mediante la contrattazione collettiva, i secondi sono dei "prodotti" istituiti da banche, assicurazioni, Sgr e collocati presso il pubblico.
Il fondo chiuso prevede il collocamento di numero limitato di quote rappresentative di un investimento(spesso immobiliare), terminato il quale non è più possibile la sottoscrizione di quote del fondo. L'assenza di un mercato secondario delle quote fra i vari acquirenti rende difficile una liquidazione anticipata delle proprie posizioni. Il guadagno che si può trarre da un fondo chiuso non deriva da una compravendia speculativa che punti ad un rialzo del valore delle quote comprate, quanto da una redditività sulle quote generata nel lungo periodo dal loro investimento.
Accanto a queste due categorie ne esiste una terza: i PIP o FIP, polizze individuali pensionistiche sottoscritte da una singola persona.
[modifica] Finanziamento
Le fonti di finanziamento dei fondi pensione sono la contribuzione del lavoratore, la contribuzione del datore di lavoro e il versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr). L'aliquota della contribuzione è definita in sede di contrattazione collettiva. Nel caso dei lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell'aderente.
Al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione la normativa prevede l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza complementare. Il Tfr affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, allo stesso modo ma solo la contribuzione del lavoratore è deducibile dal reddito mentre anche la contribuzione del datore di lavoro serve per determinare l'ammontare massimo deducibile. La deducibilità si applica fino ad un limite massimo di 5.127 Euro (vecchi 10 milioni di lire). E' stato eliminato rispetto al precedente regime il limite percentuale pari al 12% del reddito imponibile.
[modifica] Funzionamento
Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.
L'ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, del periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio.
Al fine di garantire la natura previdenziale dell'investimento la normativa ha stabilito una serie di norme di tutela:
- obbligo di individuazione dei gestori in base a una selezione pubblica condotta con criteri determinati dall'autorità di vigilanza;
- obbligo di individuazione di una banca depositaria presso la quale deve essere depositato il patrimonio (liquidità e titoli);
- indicazione dei criteri e dei vincoli agli investimenti;
- imposizione di regole di gestione dei conflitti di interesse;
- compiti di ispezione e controllo affidati all'autorità di vigilanza (Covip).
[modifica] Prestazioni
La prestazione tipica di un fondo pensione è l'erogazione di una rendita (pensione) all'iscritto a partire dal momento del pensionamento. È comunque consentita la facolta di optare per una liquidazione in capitale (soluzione unica) per un importo che non ecceda il 50% del montante finale accumulato. In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo) è consentita una liquidazione del 100% in capitale.
Per garantire flesibilità al sistema sono previste ulteriori forme di prestazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione:
- in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione (es. licenziamento o dimissioni dall'azienda) l'importo maturato può essere riscattato o trasferito ad altro fondo pensione);
- in caso di acquisto di prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazioni, ovvero per spese mediche straordinarie può essere richiesto un anticipo su quanto accumulato;
- in caso di morte o invalidità dell'iscritto l'importo maturato viene riscattato dal coniuge, in mancanza del coniuge dai figli, in mancanza di coniuge e figli dai genitori purché conviventi e a carico dell'iscritto. In mancanza di queste figure, il riscatto può essere destinato a qualunque beneficiario indicato dall'iscritto.