Imposta di registro
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L'Imposta di Registro è regolata dal D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Essa è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l'Ufficio del Registro).
Indice |
[modifica] Misura dell'imposta
La legge, in base alla tipologia dell'atto che deve essere registrato, prevedere che l'imposta possa essere:
- Fissa
- Importo fisso a prescindere dal valore dell'atto (vedi sotto per importi)
- Predeterminata
- Importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell'atto (es. autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni);
- Proporzionale
- Importo percentuale sul valore dell'atto da registrare
[modifica] Evoluzione dell'imposta fissa
Per locazione di immobili soggette ad IVA | Per gli altri atti | |
---|---|---|
dal 22/05/1993 | n/a | lire 150.000 |
dal 20/06/1996 | n/a | lire 250.000 |
dal 01/01/1998 | lire 100.000 | " " |
dal 01/01/2002 | euro 51,65 | euro 129,11 |
dal 01/01/2005 | euro 67,00 | euro 168,00 |
[modifica] Termine di registrazione degli atti
In base alla tipologia degli atti da registrare, possiamo distinguere tra:
- Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Per tale atti la registrazione è obbligatoria. Il termine per la registrazione è di 30 giorni per le locazioni di immobili e di 20 giorni per gli altri atti rientranti in questa categoria. Tale termine decorre dalla data dell'atto;
- Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
Gli atti rientranti in questa categoria devono essere registrati solo al momento in cui vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie nell'espletamento di attività amministrative o presso pubblici uffici;
- Atti soggetti a registrazione volontaria
Tali atti vengono registrati solo su esplicita richiesta. Si tratta di atti che non devono essere registrati neanche in caso d'uso. Chiunque abbia un interesse può far registrare in qualsiasi momento un atto. Tali atti scontano l'imposta fissa.
[modifica] Versamento dell'imposta
Il versamento dell'imposta viene effettuato tramite il Modello F23 ed è possibile effettuare il ravvedimento in caso di omesso o tardivo versamento.
[modifica] Normativa relativa agli atti più comuni
- Il Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato la normativa relativamente alle locazioni e alle cessioni di immobili.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27 del 4 agosto 2006, ha per oggetto:
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10-sexies). Primi chiarimenti
Quello che segue è obsoleto.
- Nota: Le aliquote e gli importi sottoriportati sono quelli in vigore al 01/01/2005
[modifica] Contratti di locazione immobiliare
È necessario premettere che i contratti di locazione possono essere distinti tra contratti soggetti ad IVA che si realizzano quando un soggetto IVA concede in locazione un immobile (tranne il caso di locazione di abitazioni effettuate da imprese che le hanno acquistate per la rivendita) e contratti soggetti ad imposta di registo (tutti gli altri casi).
Se il contratto è soggetto ad IVA, rientra tra gli atti da registrarsi solo in caso d'uso e sono assoggettati all'imposta in misura fissa (pari ad euro 67) una sola volta. Nella prassi anche tali contratti vengono registrati per attribuirgli "data certa" nel caso dovessero insorgere delle controversie.
Nel caso in cui il contratto non sia soggetto ad IVA, deve essere registrato in termine fisso (30 giorni) e sconta l'imposta in misura proporzionale. Per gli immobili, la misura dell'imposta è pari al 2% del canone annuo (tuttavia, nel caso di prima registrazione, se questo importo è inferiore ad euro 67 si applica quest'ultimo importo). Il versamento, per i contratti di durata pluriennale, viene solitamente effettuato annualmente entro 30 giorni dalla data dell'atto e successivamente entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva. In questo caso nelle annualità successive alla prima, l'imposta (del 2% del canone annuo) può essere anche inferiore al minimo di euro 67. È in ogni caso possibile effettuare il versamente in un'unica soluzione ottenendo uno sconto variabile a seconda dalla lunghezza del contratto.
E' da ricordare che in caso di tacito rinnovo del contratto è necessario effettuare di nuovo il pagamento della c.d. prima annualità (minimo euro 67).
Nel caso di interruzione anticipata di un contratto soggetto non soggetto ad iva è necessario corrispondere l'imposta fissa (in tal caso la prassi prevede che l'imposta sia a carico del soggetto che interrompe anticipatamente il contratto)
Per tali atti, la prassi prevede che l'imposta sia a carico di entrambe le parti (locatore e locatario) in parti uguali.
[modifica] Contratti di compravendita di abitazioni e altri fabbricati
Tali contratti rientrano tra quelli da registrarsi in termine fisso.
Anche per tali atti vale la distinzione precedentemente effettuata tra atti soggetti ad IVA e atti non soggetti.
I primi scontano l'imposta in misura fissa pari ad euro 168.
Gli atti non soggetti ad IVA hanno le seguenti aliquote:
- 7% per tutti i tipi di fabbricati ad eccezione di quelli indicati di seguito
- 3% per gli immobili di interesse storico artistico
- 168 euro per gli immobili all'estero
- 168 euro per i trasferimenti a favore dello Stato
Da notare che l'imposta è a carico dell'acquirente.
Sui tali trasferimenti gravano anche l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria.
Nel caso di immobili acquistati con il requisito "prima casa", l'imposta di registro è calcolata nella misura del 3%.
In tali atti l'imposta viene riscossa dal notaio che provvederà direttamente al versamento.
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