Imposta regionale sulle attività produttive
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L'Imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446. È un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.
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[modifica] Soggetti passivi d'imposta
Sono soggetti all'Irap (ex art.3 D.Lgs. 446/97):
- Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni
- Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale
- Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)
- Enti non commerciali residenti
- Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo
- Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice
- Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo
- Produttori agricoli (solo se non esonerati)
[modifica] Determinazione dell'imponibile
La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:
- un'impresa commerciale;
- un produttore agricolo;
- un ente non commerciale o un ente pubblico;
- una banca o un'assicurazione;
[modifica] Imprese commerciali
La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti e gli interessi eventualmente compresi all'interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa Irpef e Ires. In linea generale un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall'imponibile Irap. Vi sono tuttavia talune eccezioni, quali ad esempio l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che pur non essendo deducibili ai fini Ires mantengono la deducibilità ai fini IRAP.
Anche i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio previsto dal Codice Civile (quindi snc, sas e imprese individuali) dovranno comunque riclassificare i propri costi e i propri ricavi in detto schema per determinare l'imponibile Irap.
[modifica] Prodotti agricoli
La base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.
É possibile scegliere di determinare l'imponibile come previsto per le imprese commerciali.
I produttori agricoli esonerati dall'Iva sono altresì esclusi anche dall'Irap.
[modifica] Enti non commerciali e pubblici
È necessario operare una distinzione tra:
- enti senza attività commerciali
- la base imponibile è pari alla somma delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato (compresi i contratti a progetto)
- enti con anche attività commerciale
- per l'attività non commerciale si applica il criterio di cui sopra mentre per l'attività commerciale si applicano le regole previste per tali attività
[modifica] Banche e assicurazioni
Le banche, le assicurazioni e altri tipi particolari di attività quali le società di intermediazione immobiliare (SIM) e le Sicav seguono norme particolare nella determinazione dell'imponibile.
[modifica] Aliquota e calcolo dell'imposta
L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile, detta Valore della Produzione Netta, un'aliquota secondo quanto previsto dall'Art.16 del Decreto Legislativo 446 del 1997. Questo articolo prevede al primo comma l'aliquota del 4,25%, al secondo l'aliquota differenziata dell'8,50% per le Amministrazioni pubbliche ed al terzo comma la possibilità di elevare la prima aliquota fino ad un massimo dell'1%.
Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le micro imprese, per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca sotto forma di deduzione.
Con la Legge Finanziaria per il 2005 è stata stabilita la possibilità per le Regioni di elevare l'aliquota ordinaria dell'1% in caso di sfondamento della spesa sanitaria. Tale possibilità è divenuta obbligo nella Finanziaria 2006 ed ha comportato l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5,25% per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia relativamente agli anticipi dell'IRAP del 2006.
[modifica] Modalità di versamento
Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.
È necessario allegare il modello della dichiarazione Irap al modello Unico. Il versamento, per le imprese commerciali, dovrà essere effettuato tramite il modello F24, sezione regioni, in due acconti generalmente da effettuarsi entro il 20 giugno e il 30 novembre dell'anno di competenza. Il saldo andrà versato il 20 giugno dell'anno successivo unitamente al primo acconto del periodo d'imposta in corso. Fanno eccezione al modello F24 le pubbliche amministrazioni che versano l'IRAP, sia quella Retributiva che quella Commerciale, utilizzando il modello 124T, essendo vietato per loro, l'utilizzo del modello F24 per l'IRAP.
[modifica] Cenni storici
L'Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale che ha tra l'altro istituito anche l'addizionale regionale Irpef. Con la sua istituzione sono stati soppressi l'Ilor (Imposta locale sui redditi), Iciap, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa di concessione governativa sulla partita Iva, contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa della salute), contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, tassa di concessione comunale.
L'imposta ha, sin dalla sua introduzione, suscitato notevoli polemiche. Questo in quanto, andando a colpire il reddito al lordo del costo del personale, grava in particolar modo su imprese ad alta intensità di manodopera riducendone la redditività. Inoltre l'Irap spesso viene pagata dalle imprese anche in presenza di una perdita di esercizio andando ulteriormente ad aggravarla.
Numerosi sono stati gli attacchi politici e legislativi portati a questo tributo dalla sua introduzione. Innanzitutto si è cercato di escludere dall'ambito di applicazione le attività che non hanno una vera e propria organizzazione o in cui l'organizzazione non è che un elemento accessorio dell'attività. Sotto questo punto di vista ci sono state alcune sentenze di Commissioni Tributarie che hanno dato ragione ai contribuenti ma nessuna interpretazione o modifica ufficiale è arrivata in questo senso; tuttavia, negli ultimi anni sono state introdotte alcune deduzioni per limitare la sua incidenza sulle piccole e piccolissime imprese.
Un altro intervento contro l'Irap è stato effettuato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell'Iva, come da parere dell'ormai famoso avvocato Jacobs. Tuttavia, il ricorso è stato respinto: in data 3 ottobre 2006 la Corte ha dichiarato la compatibilità dell'IRAP col diritto comunitario (sentenza 82/2006).
(Nota: Le informazioni riportate, specialmente quelle di carattere tecnico (aliquote e modalità di calcolo versamento), possono essere oggetto di modifiche anche radicali con l'evoluzione della normativa)
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