Inadimplenti non est adimplendum
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La locuzione latina inadimplenti non est adimplendum, in italiano all'inadempiente non è dovuto l'adempimento, esprime un principio di diritto che trova il suo riferimento nell'articolo 1460 del Codice civile: ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Il principio è vigente anche nel diritto internazionale (art. 60 par. 1 Convenzione di Vienna)[1]).
Tale principio può essere derogato di comune accordo dalle parti con la clausola solve et repete che obbliga un contraente prima ad adempiere puntualmente e poi ad agire nei confornti dell'altro eventualemente inadempiente.
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