Misure cautelari personali interdittive
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Le misure cautelari personali interdittive limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti in tutto o in parte
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questa parte possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).
La tipologia delle misure cautelari personali coercitive è la seguente :
a) Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art 288 c.p.p.). Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale ( arrt. 519-526 c.p. ), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 (ora abrogato) e 571 (abuso dei mezzi di correzione) del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.
b) Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o pubblico servizio (art. 289 c.p.p.) Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 (regole generali per l'interrogatorio) e 65 (interrogatorio nel merito). La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
c) Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o attività imprenditoriali ( Art. 290 c.p.p. ). Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.
vedi anche misure cautelari
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