Provvedimento
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Indice |
[modifica] Premessa
Il provvedimento è una categoria concettuale propria del diritto pubblico, giacché consiste in un atto giuridico dell'autorità, adottato nell'esercizio del pubblico potere, che incide sulla situazione giuridica di una platea determinata di soggetti, che sono detti destinatari di esso. Poiché espressioni quali "provvedimento legislativo", o "regolamentare", o "normativo", sono prive di autonomia concettuale - costituiscono, dunque, semplici sinonimi di "atti con forza di legge" o "di regolamento" - solo due locuzioni sono rilevanti, tra tutte quelle in cui compare il termine: "provvedimento giurisdizionale" e "provvedimento amministrativo".
[modifica] Il provvedimento giurisdizionale (cenno)
Il provvedimento giurisdizionale è emanato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, quindi all'interno di un processo; per questo, esso è uno dei principali oggetti d'indagine del diritto processuale.
Il nostro ordinamento conosce tre tipi di provvedimenti giurisdizionali: la sentenza, l'ordinanza, il decreto. Poiché le leggi processuali dettano una disciplina autonoma per ciascuno di essi, ben pochi sono gli argomenti comuni a tutti: per esempio, l'efficacia soggettiva, che è limitata alle parti del processo (o ai loro aventi causa); oppure l'idoneità a fungere da titolo esecutivo, ex art. 474 n. 1) c.p.c. Ma il più importante, e certo quello che solleva i maggiori problemi nella pratica è senz'altro il carattere decisorio di ordinanze e decreti, ossia, in altri termini, la loro natura sostanziale di sentenza.
La sentenza è l'unico provvedimento emanato nel nome del popolo italiano, mentre condivide l'obbligo di motivazione con l'ordinanza. Il decreto invece deve essere motivato, pena nullità, solo nei casi previsti dalla legge.
[modifica] I provvedimenti amministrativi
[modifica] Atti amministrativi e provvedimenti
[modifica] Procedimento e provvedimento
Il procedimento amministrativo si compone di tre fasi principali: preparatoria,costitutiva e integrativa dell'efficacia. la prima fase prevede l'iniziativa, da parte dell'amministrazione, dai privati interessati o da organismi e soggetti pubblici; in seguito la sottofase istruttoria, nella quale gli organi amministrativi raccolgono le informazioni necessarie per la stesura del provvedimento, avvalendosi di esperti; infine la raccolta dei pareri(facoltativi,obbligatori o vincolanti). La seconda fase riguarda la semplice adozione da parte dell'atto da parte dell'organo. La terza fase rende produttivi gli effetti giuridici del provvedimento.