Regolamento dell'Unione Europea
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Il regolamenti dell'Unione Europea è un atto comunitario così descritto:
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«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»
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(art. 249 TCE, 2ndo comma)
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Sono atti di natura normativa di portata generale direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, trasformando un atto squisitamente comunitario come atto recepito interamente. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento, nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Possono avere come destinatari persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati.
[modifica] L'iter legislativo
Sul piano formale, i regolamenti devono essere motivati e far riferimento a proposte e pareri previsti obbligatoriamente, dopodiché devono essere firmati dal Presidente del Parlamento Europeo e dal Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, prima di entrare in vigore 20 giorni dopo.
Con la Costituzione Europea i regolamenti comunitari prenderebbero il nome di legge europea
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