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Sequestro di persona |
Art.: |
605 c.p. |
Competenza: |
tribunale monocratico |
Procedibilità: |
di ufficio |
Arresto: |
facoltativo |
Fermo: |
no |
Pena prevista: |
reclusione da 6 mesi a 8 anni |
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Il sequestro di persona, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 605 del Codice Penale che recita: Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
- in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge
- da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni
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