Società fiduciaria
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La società fiduciaria è un’impresa che assume l’impegno di amministrare i beni per conto terzi, la rappresentanza di titolari di azioni e/o obbligazioni o l’organizzazione contabile di aziende appartenenti a terzi. La gestione fiduciaria trova origine nell’intestazione a nome della società di titoli azionari appartenenti a terzi, mentre la titolarità di essi rimane in capo all’affidante. La società fiduciaria è sottoposta a particolari controlli pubblici.
Effetti giuridici
L’affidamento dei titoli alla società fiduciaria comporta la creazione di una proprietà fiduciaria con le conseguenze che: - i creditori della società fiduciaria non possono aggredire i titoli ad essa intestati per conto altrui - gli effettivi titolari dei titoli possono sempre rivendicarli presso i terzi aventi causa dalla società fiduciaria
Decreto Legislativo n. 415 del 1996
Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 415/96, possono operare solo le società fiduciarie già iscritte nella sezione speciale dell’apposito albo istituito presso la CONSOB dalla Legge n. 1 del 1991 ed esercenti esclusivamente la gestione di portafogli. La nuova regolamentazione ha stabilito: - l’obbligo di inserimento nella denominazione sociale della espressione “società di intermediazione mobiliare” - il divieto di svolgere servizi diversi dalla gestione di portafogli (a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria) - l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 9 D. Lgs. 415/96 e sottoposizione alla regolamentazione dello stesso Decreto, con la conseguente disapplicazione delle Leggi n. 1966 del 1939 e n. 430 del 1986.
L’articolo 199 del D. Lgs. N. 58 del 1998 integra e coordina le previdenti norme in materia di attività e mercati finanziari e fa salve le disposizioni dell’articolo 60, quarto comma, del D. Lgs. 415 del 1996 sui limitati margini operativi delle società fiduciarie, sino alla loro riforma organica.