Stato-persona
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lo stato-persona è quel concetto dottrinario del Diritto costituzionale che identifica lo stato come un'entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri Stati e Organizzazioni Internazionali così come rapporti interni con i membri che ne fanno parte.
In particolare lo Stato-persona ha capacità di agire attraverso i propri organi in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto: l'atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un'immedesimazione fra il soggetto persona fisica, titolare dell'organo, che svolge uno o più atti e lo Stato stesso, sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento.
Gli organi statali che compongono lo Stato-persona possono suddividersi in:
- individuali
- collegiali
- complessi
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |