Terza Convenzione di Ginevra
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La terza Convenzione di Ginevra protegge i combattenti legittimi che, nel corso di un conflitto armato internazionale, cadano in potere del nemico.
Il trattamento umanitario previsto dalla IIIa Convenzione di Ginevra del 1925 è il frutto di un negoziato fra stati che ha cercato di tenere conto di due esigenze diverse:
- L'esigenza di sicurezza dello Stato che detiene il prigioniero;
- L'esigenza di fedeltà al proprio paese del prigioniero.
Il prigioniero di guerra, infatti, non essendo cittadino della potenza detentrice non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà, ma anzi come soldato è spesso vincolato al dovere di cercare di combattere per il proprio paese.
Pertanto, ad esempio, se il prigioniero tenta la fuga e non riesce a raggiungere le proprie linee, potrà essere punito solo disciplinarmente e non penalmente.
Se nel tentare la fuga uccide o ferisce dei nemici e non riesce a raggiungere le proprie linee potrà essere perseguito penalmente.
I prigionieri possono essere internati in campi. Ai soldati semplici puo' essere assegnato lavoro manuale, ai sottufficiali puo' essere assegnato lavoro di supervisione. Non e' permesso assegnare lavoro agli ufficiali, a meno che loro stessi lo richiedano. I prigionieri non possone essere obbligati a lavori di carattere militare.
Ai delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa è concessa la visita ai prigionieri senza testimoni.
La terza Convenzione di Ginevra è fondata sui diritti dei prigionieri di guerra quali vittime di guerra, mentre le precedenti convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 (identiche fra di loro) sono fondate sul dovere del trattamento da parte dei militari detentori. Fu firmata a Ginevra nel 1949, in sostituzione di precedente Convenzione del 17 Giugno 1925.
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