Categoria:Diritto bancario
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Il diritto bancario è quella branca del diritto che attiene alla banca come istituzione e come soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici. In base a questa basilare distinzione, possono subito individuarsi due prospettive di studio della materia.
La prima è quella dello studio dell'istituto di credito in senso statico-pubblicistico, nella sua dimensione giuridica,nei rapporti giuridici attivi e passivi con gli organi di vigilanza; la seconda è quella dinamica-privatistica, come studio dell'attività dell'istituto bancario, delle esigenze economiche che l'istituzione creditizia è volta a soddisfare, degli strumenti giuridici dei quali questa si serve, secondo ciò che la legge prevede.
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Per approfondire, vedi la voce banca. |
Secondo il TULB, la Banca è un'impresa la cui attività consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito.
La definizione appena data consente di individuare i due nuclei sostanziali del diritto che regola l'attività bancaria, corrispondenti ai due principi costituzionali di riferimento: Il principio di libera iniziativa economica e il principio di tutela del risparmio e accesso all'investimento. Tali principi pervadono tutta la materia, e vanno tenuti in costante coordinamento con i principi Costituzionali fondamentali.
Per l'esercizio dell'attività bancaria, è necessario che l'impresa sia iscritta nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
L'attività di raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso. Questa, quale attività prodromica a quella creditizia, può essere esercitata anche nell'ambito di un c.d. gruppo bancario, con le specializzazioni che tale struttura consente. Su questa operatività il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), autorità creditizia ausiliare del Governo, stabilisce limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio quella effettuata presso specifiche categorie di soggetti, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. In altre parole, anche le imprese che non sono inserite nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia possono svolgere un'attività bancaria di raccolta, con i limiti e secondo i criteri impartiti dal CICR, ove lo facciano nei confronti di determinate categorie di soggetti. Ad esempio, norme specifiche sono quindi dettate per le imprese al fine di consentire la raccolta del risparmio presso i soci, presso il pubblico e nell'ambito di un gruppo, (delib.CICR del 3 Marzo 1994, e relative norme attuative della Banca d'Italia). La raccolta è consentita agli Stati comunitari ed extracomunitari, agli organismi internazionali ed ai soggetti esteri abilitati da norme speciali del diritto italiano, nonché agli enti pubblici territoriali. Infine, il divieto non si applica alle società emittenti obbligazioni, titoli di debito o strumenti finanziari come da codice civile, ovvero in casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. Uno strumento di raccolta particolarmente importante, per le dimensioni del fenomeno giuridico, e per le regole privilegiate cui è sottoposto, è quello dell'emissione di obbligazioni. La Banca infatti, può ottenere fondi dal pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni, che vengono ammesse di diritto alle quotazioni se le azioni della stessa banca sono quotate. Chi si occupa della vigilanza in ordine alle emissioni di obbligazioni bancarie è la Banca d'Italia, in conformità delle delibere CICR.
Collateralmente le banche possono esercitare altresì, oltre questa appena indicata (l'attività bancaria vera e propria), attività finanziarie "ausiliari", connesse o strumentali all'attività bancaria.
v.per riferimenti storici: La banca
[modifica] La Banca D'Italia
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Per approfondire, vedi la voce Banca d'Italia. |
La Banca d'Italia è una delle c.d. autorità creditizie previste dal TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). A quest'ultima è attribuito il titolo di istituto di diritto pubblico. Pur essendo partecipata totalmente da privati e quindi, a buon diritto, soggetto privato, il legislatore attribuisce alla Banca D'Italia un ruolo pubblicistico, e l'esercizio di poteri pubblici di vigilanza e controllo.
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