Actio nondum nata non praescribitur
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La locuzione latina actio nondum nata non praescribitur (letteralmente: Un'azione non ancora nata non è soggetta a prescrizione) esprime il principio giuridico in virtù del quale un diritto non (ancora) esercitabile non è soggetto a prescrizione.
L'espressione paradigmatica di tale principio è fornita dall'art. 2935 del codice civile, a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Così, ad esempio, laddove un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva la prescrizione non può decorrere che dall'avveramento della condizione.
Altra, più completa formulazione del brocardo è: Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris
[modifica] Risorse lessicologiche on line
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |