Prescrizione
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La prescrizione del reato determina l'estinzione del reato stesso sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
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[modifica] Prescrizione nel diritto penale
Secondo l'art. 157 del Codice Penale, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrittibili.
L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Sono comunque necessari come minimo sei anni per i delitti e quattro anni per le contavvenzioni, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario alla prscrizione non vengono considerate nè la attenuanti nè le aggravanti, salvo che le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo della pena previsto per l'aggravante. Quando la legge prescrive per un reato sia la pena detentiva che quelle pecuniaria la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria. In tal caso la prescrizione matura in tre anni. La prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato.
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.
La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso.
In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di un tutela giuridica.
Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire il diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore. La prescrizione evita quindi abusi da parte del sistema giudiziario che interverrebbero nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo.
Tuttavia è difficile non constatare come negli anni questo istituto sia stato stravolto da diversa normativa trasformandolo spesso nella migliore scappatoia per sfuggire al normale procedere della giustizia.
Pur potendosi accettare la riduzione dei tempi di prescrizione avvenuta con i recenti interventi legislativi, molta dottrina si domanda come mai la prescrizione non si interrompa con la notizia di reato o l'effettivo inizio del processo. Questo, con tutta probabilità, limiterebbe gli abusi (cui spesso ricorre la difesa) e ridurrebbe la lunghezza dei processi nell'interesse di quella stessa economia processuale, principio fondante dell'istituto della prescrizione [citazione necessaria].
Per quanto riguarda la prescrizione di un reato in seguito alla concessione di attenuanti, la Corte di Cassazione ha sentenziato:
[modifica] Prescrizione nel diritto civile
In diritto civile, la prescrizione consiste nell’estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla legge (normalmente, dieci anni). Nel linguaggio giuridico, quando si parla di prescrizione ci si riferisce, per lo più, alla prescrizione estintiva, ma il termine prescrizione viene talvolta usato per indicare il fenomeno inverso (nel qual caso si parla di prescrizione acquisitiva, o usucapione). La materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del Codice Civile.
Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l'eventuale prescrizione. Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni. Ai diritti reali su cosa altrui si applica un termine più lungo, pari a venti anni. Esistono poi diversi esempi di prescrizioni "brevi" (che vedremo sotto).
L'istituto della prescrizione trova ragion d'essere essenzialmente per esigenze di certezza: se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo.
Ciò, si badi, anche a tutela di chi ha effettivamente adempiuto la propria obbligazione, atteso che a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio adempimento (si è smarrita la quietanza, eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano, eccetera).
Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili ed altri diritti che pur essendo disponibili, la legge dichiara imprescrittibili.
Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.
Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di proprietà (che però è soggetto all'istituto della prescrizione acquisitiva: l'usucapione), il diritto alla qualità di erede (che incontra anche qui il limite dell'eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari) e il diritto a far valere la nullità di un contratto .
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ricordiamo in proposito che, a mente dell'articolo 1183 del codice civile, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (e quindi, in caso di obbligazione contrattuale, dal giorno della conclusione del contratto).
Qualora tuttavia in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, esso, in difetto di accordo, è determinato dal giudice.
Anche l'azione volta alla fissazione del termine per adempiere è però a sua volta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione da fatto illecito incomincia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso.
La disciplina della prescrizione è inderogabile: i patti volti a tal fine sono nulli né è possibile rinunciare alla prescrizione fin quando questa non è compiuta. La rinuncia non deve essere necessariamente espressa, ma può anche risultare da fatti concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.
La prescrizione è una tipica eccezione di parte: non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata.
Ciò significa che chi è chiamato in giudizio per l'adempimento di una obbligazione prescritta, ha comunque l'onere di costituirsi nel processo (a mezzo di difensore, quando è necessario) per poter avanzare l'eccezione in parola.
Esempi di prescrizioni più brevi sono quelli relativi al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (5 anni dal fatto), al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (2 anni dall'evento), ai diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto (1 anno, oppure 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dell'Europa, decorrenti dall'arrivo a destinazione della persona oppure dal giorno del sinistro oppure se questo è ignoto - dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione).
Da questo tipo di prescrizione, chiamata estintiva, si distingue la prescrizione presuntiva, che opera in in ambito processuale. Si applica a rapporti - specificati dalla legge - nei quali l'estinzione del debito (in particolare, il pagamento del prezzo di una merce o di una prestazione) avviene generalmente in tempi brevi. In questo caso, il debitore che affermi, ad esempio, di aver adempiuto la propria la prestazione ma non è in possesso della relativa prova (es: quietanza di pagamento), può semplicemente limitarsi ad eccepire in giudizio al creditore l'avvenuta prescrizione presuntiva. Il che ha come conseguenza processuale che l'obbligazione si "presume" estinta. Si tratta di una presunzione non assoluta, ma "iuris tantum", che cioè può essere vinta da una "prova contraria".
Però, tale prova è costituita solo dal "giuramento decisorio": il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta; se il debitore giura (fatte salve le consueguenze penali del falso giuramento(art. 371 codice penale), il giudice, nel decidere la lite, non potrà che attenersi a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l'attendibilità e la veridicità.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, tuttavia, deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
I termini di prescrizione possono essere "sospesi" (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non hanno rappresentante legale) oppure "interrotti".
Nella sospensione il periodo trascorso prima dell'interruzione si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva. Nella interruzione, dopo ogni causa di interruzione ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. L'interruzione si verifica in tre casi: proposizione di domanda giudiziale (anche in sede arbitrale); atto di costituzione in mora; riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato.
In caso di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione rimane interrotta per tutto il giudizio, fino a quando la sentenza che lo definisce non passa in giudicato.
La sospensione opera:
- tra i coniugi;
- tra chi esercita la potestà e le persone che vi sono sottoposte;
- tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale;
- tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
- tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
- tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;
- tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Le norme (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) prevedono i criteri per il calcolo del tempo: non si tiene conto del giorno iniziale del tempo (ad esempio, il giorno in cui è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento) ed il termine scade quando finisce l'ultimo giorno in esso compreso. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Attenzione: il sabato, di per sé, NON È festivo, a meno che non coincida con le festività civili o religiose con effetti civili previste dalla normativa vigente (legge n. 260 del 27 maggio 1949 e succ.ve modif., di cui ultimamente la legge n. 336 del 20 novembre 2000).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
Si prescrivono in cinque anni:
- le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di Stato;
- le annualita' delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
- le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese;
- l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
Si prescrivono in tre anni il diritto:
- dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva);
- dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (presuntiva);
- dei notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva);
- degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese (presuntiva).
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Anche gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, ma quelli derivanti dal contratto di riassicurazione si prescrivono invece in due anni
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore (presuntiva);
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva);
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione (presuntiva);
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità (presuntiva);
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva);
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
[modifica] La prescrizione nel diritto comparato
L'istituto in oggetto è tipico del sistema giuridico nostrano. In nessun altro paese infatti è prevista l'estinzione di un reato, tantomeno nel corso di un processo. Generalmente infatti il termine di prescrizione è inteso come termine per poter adire un'azione legale (e per reati di bassa rilevanza giuridica), configurabile da noi con l'istituto della decadenza, ma una volta intrapresa l'azione, non esiste al mondo un istituto che faccia decadere la perseguibilità dei reati ascritti all'imputato. Questo, per evitare che si allunghino intenzionalmente i tempi di un processo.
[modifica] Ricorso alla prescrizione
Sono preoccupanti per il sistema giuridico le cifre che riguardano il ricorso alla prescrizione. Infatti se nel solo 1996 i processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini si contavano in 56.486, nel 2003 gli stessi sono saliti a 206.000, quadruplicando[1].
[modifica] Riferimenti e note
- ↑ Cifre estrapolate da un'interrogazione parlamentare del 22 marzo 2005
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