Aut dedere aut punire
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In diritto, la locuzione latina aut dedere aut punire, in italiano o estradare o punire, esprime un principio accolto in numerose convenzioni internazionali, secondo cui lo Stato, nel cui territorio si sia rifugiato un soggetto reo di taluni gravi crimini deve o giudicarlo secondo le proprie leggi, ovvero consentire all'estradizione richiesta da altri stati.
L'espressione venne coniata per la prima volta dal giurista Ugo Grozio nel 1642 nella formula originaria "Aut dedere aut punire". Tale formula è stata modificata successivamente in quella più corretta "aut dedere aut iudicare".
Il principio espresso in tale formula latina non ha natura consuetudinaria, dunque in assenza di una apposita convenzione internazionale in tal senso, vige il principio consuetudinario opposto, secondo cui lo Stato può ma non e' tenuto a sottoporre a giudizio e eventualmente a punire, può ma non e' tenuto a concedere l'estradizione
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