Cessione del credito
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che gli subentra nel rapporto obbligatorio.
La cessione è un termine usato solitamente per il trasferimento dei diritti di credito e dei diritti personali di godimento, nonché di altre posizioni soggettive parziali; è un termine che perciò può riguardare anche i cd. acquisti derivativo-costitutivi, in base ai quali -sulla base di una posizione soggettiva più ampia- si trasferisce una posizione soggettiva più ristretta.
I termini trasferimento e cessione non sempre coincidono: il primo di solito investe i diritti reali e implica l'acquisto dell'intera posizione soggettiva che faceva capo al dante causa.
[modifica] Presupposti della cessione
I presupposti per aversi cessione del credito sono due:
- titolarità della posizione soggettiva da cedere;
- disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare (restano esclusi, pertanto, dal novero dei diritti cedibili i cd. diritti indisponibili, dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro natura, perché in tal caso vi è difetto di legittimazione a disporre).
Generalmente non sono disponibili certe situazioni soggettive inerenti alla persona del titolare, oppure intimamente connessi con una posizione soggettiva più ampia, come avviene ad esempio con riferimento ai diritti potestativi. Qui si è posto in dottrina il problema della cedibilità del patto di riscatto, che risulta indisponibile e incedibile se configurato come diritto potestativo di recesso, e invece cedibile se considerato come condizione risolutiva del contratto
Per quanto riguarda i cd. diritti accessori, di regola è ammessa la loro cessione unitamente ai diritti principali cui ineriscono, ma in taluni casi è ammissibile anche una cessione autonoma (ad esempio, cessione del diritto agli interessi).
[modifica] L'art. 1260 del Codice civile
L'art. 1260 del Codice civile così dispone: «Il creditore può trasferire a ttiolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito: ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
Il cedente è tenuto alla notifica della cessione al ceduto (debitore) ma non è necessaria come sopra ricordata la sua necessaria accettazione. La notifica è essenziale poiché in mancanza se il ceduto adempie al cedente invece che al cessionario egli è liberato dall'obbligazione a meno che il cessionario non provi che il ceduto era a conoscenza dell'esistenza della cessione.
Obbligazione del cedente è quella di garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, mentre il cedente non risponderà dell'eventuale inadempimento del contraente ceduto a meno che egli non dichiari espressamente di assumersi tale garanzia (in tal caso si avrà cessione pro solvendo).
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |