Negozio giuridico
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In diritto si definisce negozio giuridico l'atto di autonomia privata (dichiarazione di volontà) diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.
Sulla base dell'elaborazione dottrinale si è giunti a considerare il negozio, inteso come atto di autonomia negoziale, in senso duplice:
- in senso soggettivo, quale atto espressivo della volontà del soggetto, ovvero quale manifestazione di volontà.
- proprio il concetto di manifestazione di volontà ha suggerito ai commentatori la seconda accezione del concetto di atto di autonomia negoziale. Inteso in senso oggettivo, infatti, l'atto di autonomia negoziale assume il significato di dichiarazione di volontà.
Il negozio giuridico è una creazione concettuale elaborata dalla scuola giuridica tedesca del XIX secolo volta a regolare tutte le manifestazioni di volontà. Alla base di tale scelta vi era l’idealismo tedesco con la centralità della volontà. In Italia, il codice del 1865 si ispirava al codice napoleonico del 1804, dove la categoria generale dell’agire privato era il contratto. Nel nostro codice, pertanto, il negozio giuridico risulta non citato. Durante il fascismo, tuttavia, il codice civile italiano si conformò a quello tedesco e la nozione di accordo presente nell'articolo 1325 del Codice Civile andò a sovrapporsi a quella di manifestazione di volontà.
Indice |
[modifica] Classificazioni
A seconda del numero delle parti coinvolte nell'accordo si distinguono:
- negozi unilaterali, manifestazione di volontà di una sola parte( es.testamento)
- negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti
- negozi plurilaterali, manifestazione di volontà di piu'parti
A seconda della forma si hanno:
- negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione
- negozi non solenni, non sono richieste modalita' particolari
A seconda dell'oggetto si distinguono:
- negozi non patrimoniali
- negozi patrimoniali
- negozi gratuiti
- negozi onerosi, di ordinaria amministrazione
- negozi onerosi, eccedenti l'ordinaria amministrazione
[modifica] Elementi del negozio giuridico
Il negozio giuridico principale è il contratto che presenta degli elementi essenziali, indicati dall'articolo 1325 del cod. civ., e degli elementi accidentali.
Sono elementi essenziali:
- l'accordo delle parti
- la causa del negozio, ossia l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico;;
- l'oggetto del negozio, ossia la prestazione prevista dal negozio giuridico;
- la forma del negozio;
Sono elementi accidentali:
- il modo;
- il termine;
- le condizioni;
[modifica] Vizi del negozio giuridico
Il vizio del negozio giuridico è la non corrispondenza alla norme giuridiche del negozio che ne determina l'invalidità. Questa può essere più o meno grave.
In relazione alla gravità del vizio cui è affetto il negozio giuridico, questo può risultare nullo od annullabile.
La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio giuridico ne comporta la nullità; un vizio dell'elemento volitivo tale però da non escluderlo ma solo da menomarlo conduce all'annullabilità
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia
- E.Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Utet, Torino, 1960;
- Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Cedam, Padova, 1961;
- F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del Diritto civile, Jovene, Napoli, 1989;
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