Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia
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I Testimoni di Geova sono presenti in Italia sin dal 1903, anno in cui fu edita per la prima volta l'edizione italiana della Watch Tower (Torre di Guardia). Durante il fascismo, i credenti appartenenti ai Testimoni di Geova (come quelli di altre confessioni religiose acattoliche) vennero perseguitati. I pochi Testimoni di Geova italiani furono imprigionati e messi al confino. Alcuni furono rinchiusi nei campi di concentramento nazisti dove almeno un testimone italiano trovò la morte.
Secondo dati forniti dal movimento nel 2006, in Italia i Testimoni di Geova attivi nell'opera di predicazione sono 234.972 e contano 3.070 congregazioni che si radunano in Sale del Regno aperte al pubblico. Nello stesso anno in Italia sono state battezzate 4.082 persone e alla Commemorazione della morte di Gesù Cristo (unica ricorrenza religiosa dei Testimoni di Geova) hanno assistito circa 416.000 persone.
Secondo una ricerca del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni) del 2002, i Testimoni di Geova sono la seconda religione in Italia, se si considerano i cittadini italiani, o la terza (dopo i musulmani contando tutti gli abitanti). La loro crescita più significativa è avvenuta in Italia nel periodo dagli anni 1960 agli anni 1980 (più 317%), quando sembravano l'unica alternativa al Cattolicesimo.
La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova è riconosciuta dallo Stato come confessione religiosa ai sensi dell'art. 2 L. n. 1159/1929 e dell'art. 10 R.D. n. 289/1930. La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, su conforme parere del Consiglio di Stato. Tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova è stata stipulata un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Il testo, datato 18 novembre 1999 e approvato a maggioranza dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2000, è stato sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2000. A questo schema di intesa non è ancora seguita però la legge d'esecuzione (di competenza parlamentare), il che implica che non se ne può assumere l'immediata efficacia nel diritto statuale.