Crimine di guerra
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Un crimine di guerra è una violazione punibile, a norma delle leggi e dei trattati internazionali, relativa al diritto bellico da parte di una o più persone, militari o civili. Ogni singola violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.
I crimini di guerra comprendono (nella maggioranza delle interpretazioni) le violazioni delle protezioni stabilite dalle leggi di guerra, ed anche il mancato rispetto delle norme e delle procedure di combattimento, come ad esempio l'attaccare quanti espongono una bandiera bianca indicante una tregua o l'uso truffaldino della stessa bandiera bianca per dissimulare la condizione bellica, preparare e dare inizio ad un attacco. Viene tutelato anche l'uso dei segni distintivi di Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa e degli altri segni protettivi.
Comprende anche gli altri atti contrari al diritto internazionale umanitario, quali il maltrattamento dei prigioniero di guerra o dei civili. A volte i crimini di guerra sono episodi di omicidio di massa e genocidio sebbene tali azioni siano coperte dalle convenzioni internazionali in quanto crimini contro l'umanità.
Tenuto conto che la locuzione è vastamente usata nella dialettica politica con variabilità di significati, in giurisprudenza la precisa determinazione della configurabilità del reato di crimine di guerra attiene invece alle singole legislazioni nazionali, le quali possono ben prevederla (e dunque circostanziarne gli elementi costitutivi) in seno al proprio ordinamento, ovvero recepirla per effetto di trattatistica esterna.
Il diffuso riferimento alle leggi di guerra, contenuto nella maggioranza delle normazioni in argomento, rende talvolta più labile, se non la configurabilità, almeno l'ortodossa applicabilità a fini sanzionatori della previsione penale, in quanto la definizione e la ratifica di regolamentazioni sui modi bellici non è onnivalente, né aggiornata agli ambiti operativi di belligeranza del momento. In più, l'adesione a convenzioni (come le Convenzioni di Ginevra) o ad altri patti internazionali, intanto non è nemmeno questa universale (non è infatti sottoscritta e ratificata da tutti gli stati) ed inoltre si trova spesso in conflitto (o se ne riesce spesso ad intravedere l'antiteticità) con le norme costituzionali dei singoli paesi, in genere fonti supreme di diritto dei rispettivi ordinamenti.
Contro l'accusa di reato per tale fattispecie, non è infrequente perciò da parte delle difese l'eccezione di competenza, in quanto, oltre al citato possibile contrasto con norme costituzionali del paese cui appartengono i rei (ad esempio sulla riserva giurisdizionale), si ha spesso mancanza di comune obbligazione al rispetto di una comune trattistica specifica (non potendosi applicare l'irretroattiva legge penale né deduttivamente, né tantomeno analogicamente, occorre la predeterminata specifica previsione di fattispecie) e non di rado si patisce invece l'applicazione di norme del paese di provenienza del fronte militare vittorioso (o di una coalizione di paesi vincenti), quindi un tentativo di estensione giurisdizionale giustificata da mere circostanze di fatto e non di diritto. Le riserve espresse dalle difese degli imputati del "Processo di Norimberga", sono effettivamente, in un'ottica puramente dottrinale, le stesse riserve espresse nella maggior parte dei casi in cui si siano celebrati riti (fossero essi ad personam o meno) per l'esame di tale imputazione, e costituiscono un significativo corpus di tematiche presentabili a contrasto anche dell'attuale situazione sulla materia.
A tali eccezioni, ma soprattutto a quella sulla competenza di tribunali non nazionali (con riferimento al reo), si ribatte in genere sempre con l'argomentazione (anche stilisticamente) inglese, per la quale l'imputato ha diritto ad un giudice equo, non neutrale, diversamente non sarebbe valido alcun processo in cui l'imputato fosse giudicato colpevole da una giuria di gente onesta. Ma questa paradossale conclusione non attenua il dibattito.
I crimini di guerra rappresentano un tema di centrale importanza nell'ambito del diritto internazionale umanitario anche perché a seguito del processo di Norimberga fu emanato il "Codice di Norimberga", contenente un'articolata proposta di normazione per talune fattispecie.
Esempi recenti di procedure giudiziarie per crimini di guerra sono lo "International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia" e lo "International Criminal Tribunal for Rwanda", istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite.
La Corte Penale Internazionale (International Criminal Court - ICC), una corte situata a L'Aja e basata sul trattato di Roma del 17 luglio 1998, è entrata in funzione il 1 luglio 2002 per i processi relativi ai crimini di guerra commessi a partire da tale data. Tuttavia, alcune nazioni, tra cui le principali sono gli Stati Uniti, la Cina e Israele hanno criticato l'istituzione della corte, rifiutando di participare ad essa e di permettere alla corte di avere giurisdizione sui propri cittadini.
Al momento sono stati accusati di aver commesso crimini di guerra e sotto processo alcuni ex-presidenti, o capi di governo tra cui Karl Dönitz, Hideki Tojo, Charles Taylor, Saddam Hussein e Slobodan Milosevic.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Iraqi Special Tribunal
- (EN) Trattato di Roma per l'istituzione della Corte Penale Internazionale
- (EN) Corte speciale per la Sierra Leone
- (EN) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
- (EN) UN International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
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