Divorzio
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Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili (oltre al divorzio, tale cessazione interviene anche a seguito della morte di uno dei coniugi poiché tale evento comporta la cosiddetta naturale "conclusione del matrimonio").
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[modifica] Istituzione del divorzio
Nel 1965 in concomitanza con la presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio, da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, soprattutto dopo il 1969 quando insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti. Nel dicembre del 1970 terminato l'ostruzionismo della Democrazia Cristiana il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898. Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme di attuazione del referendum con la legge n.352 del 1970, in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia.
Così gli antidivorzisti si organizzavano per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum. Nel gennaio del 1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di referendum da parte del «Comitato nazionale per il referendum sul divorzio», presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC.
Dopo una iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito radicale si schierava a favore della tenuta del referendum e partecipava alla raccolta delle firme necessarie, mentre lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentavano di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti) pur di evitare ulteriori strappi con il Vaticano.
Dopo aver depositato presso la Corte di Cassazione oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.
Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i si furono il 40,7% .
Successivamente, la normativa fu modificata varie volte: fu ampliata e migliorata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si snellirono i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli,etc. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
[modifica] Effetti
Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Poiché la distinzione tra le due fattispecie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista. Premesso che nell'ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario, si parla:
- di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all’ufficiale dello stato civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in Chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili che religiosi).
[modifica] Condizioni per ottenere il divorzio
L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.
- La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
-
- della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
- della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l’affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
- La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
-
- che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
- che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
- che il matrimonio non sia stato consumato, ecc..
Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello concordatario: in quest'ultimo caso, però, il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili (non lo scioglimento), in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullita' del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato solo dall'Autorità ecclesiastica. Lo scioglimento del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti.
Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla richiesta prima di ottenere il divorzio.
[modifica] Effetti personali e patrimoniali
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
- il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
- la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggetiva impossibilità di procurarseli.
E' possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
- la perdita dei diritti successori;
- il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
- il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.
In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato (secondo comma). Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
[modifica] Bibliografia
- Diana De Vigili - La battaglia sul divorzio. Dalla Costituente al Referendum.--
[modifica] Cinema
- Pietro Germi, Divorzio all'italiana, 1961
- Pietro Germi, Alfredo, Alfredo, 1972
[modifica] Riferimenti normativi
- codice civile
- Legge n. 898/1970
- Legge n. 436/1978
- Legge n. 74/1987
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
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