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Probabilmente occorre specificare che la definizione di IMBARCAZIONE cosi strutturata e' quella della vigente normativa italiana, tra l'altro soggetta a modifiche nel tempo. Mi pare che la normativa preveda NATANTE, IMBARCAZIONE e NAVE. Jipre 15:01, 1 set 2006 (CEST)
- Propongo la modifica della voce Imbarcazione in "unita' da diporto" e inserendo la descrizione contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171
- Art. 3. Unita' da diporto
- 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metsecondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
- Jipre 19:33, 6 set 2006 (CEST)