Misure cautelari personali
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Le misure cautelari personali consistono in limitazioni di libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale sin dal momento iniziale, venendo esse disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale.
Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza .
La loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena,di giustificazione o di non punibilità (art. 273 c.p.p.).
Le misure sono disposte ex art 274 c.p.p.:
- rischio di inquinamento delle prove: ”in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova”;
- rischio di fuga dell'imputato: quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
- rischio di reiterazione del reato: quando “sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per il quale si procede”;
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure,il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare come previsto dal 1 comma art.275 c.p.p.,inoltre devono essere osservati due principi indicati nel 2 e 3 comma dello stesso articolo vale a dire il principio di adeguatezza,secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio cioè quando le altre risultino inadeguate tranne per i reati di associazione di tipo mafioso in cui essa è obbligatoria ed il principio di proporzionalità,secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o si ritiene essere irrogata.Inoltre,lo stesso articolo nel comma 4 e successivi prevede alcuni casi in cui la custodia cautelare in carcere non può essere dispota: 1)Donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente o il padre nel caso in cui madre sia deceduta. 2)Persona che ha superato l'età di 70 anni. 3)Persona affetta da AIDS conclamata.
Le misure cautelari personali si suddividono in :
vedi anche misure cautelari
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