Nemo ad impossibilia tenetur
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Nemo ad impossibilia tenetur, è una celebre locuzione latine che significa "nessuno è tenuto a fare cose impossibili". Presumibilmente è un precetto sorto già alle origini della civiltà giuridica di Roma, esso faceva parte del primo insieme di leggi minime nate per regolare la convivenza civile. Tale massima fu ripresa nel Digesto (le Pandette) di Giustiniano.
Tale espressione è usata tuttora quale massima giuridica ad illustrazione sintetica del principio, in base al quale se il contenuto di un obbligazione diventa oggettivamente impossibile da adempiere per la parte che questa obbligazione aveva assunto, l'obbligazione è nulla per cosiddetta impossibilità oggettiva. Tale prescrizione è ora normata nel diritto italiano dall'art. 1256 comma 1 del codice civile e seguenti, giusta il quale "l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile seguenti".
Esso è tuttavia un principio di base del diritto. Si ritrova pertanto in molti ordinamenti. Nel diritto svizzero l'art. 119 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni prevede, ad esempio, che l’obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore e nulla ab initio se tale impossibilità sussisteva già al momento in cui l'obbligazione è stata assunta (art. 20 CO).