Par condicio creditorum
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Nel diritto civile ed in quello fallimentare, la locuzione latina par condicio creditorum (letteralmente pari condizione dei creditori) esprime un principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore a prescindere dalla causa e dall'anteriorità del credito, salve le cause legittime di prelazione.
Il principio è accolto dal nostro codice civile all'art. 2741, che recita: I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Con la riforma del diritto fallimentare il principio della par condicio creditorum viene profondamente innovata in quanto è possibile suddividere i creditori per classi omogenee; ad esempio creditori finanziari, fornitori ecc.
La par condicio creditorum resta un concetto valido solo all'interno di una medesima classe, ma i creditori di una classe possono previa votazione di assemblea separata approvare un trattamento differenziato.
Il nuovo istituto nasce da esperienze estere e dalla prassi, molte volte seguita che le banche erano disposte a sopportare qualche sacrificio per chiudere alcune pendenze
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |