Sequestro probatorio
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Sequestro probatorio | |
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Art.: | 253-segg. c.p.p. |
Ramo del diritto processuale: | Penale |
Motivo: | Acquisizione del corpo del reato o di cose pertinenti |
Requisiti formali: | Decreto motivato dell'autorità giudiziale, d'ufficio o su richiesta |
Organo competente: | Polizia giudiziaria e PM |
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Il sequesto probatorio è uno dei tre tipi di sequestro come mezzo di ricerca della prova nel diritto processuale penale. È disciplinato dall'art.253 c.p.p. e seguenti:
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«L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.).
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.» |
(Art.253 c.p.p. - Oggetto e formalità del sequestro)
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L'art.254 disciplina il sequestro della corrispondenza, mentre il 103 comma 2° le modalità di sequestro negli uffici del perito e della difesa non si può sequestrare documentazione relativa all'oggetto della difesa stessa dell'imputato, salvo che costituisca corpo del reato.
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