Surrogazione
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La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto dell'adempimento dell'obbligazione
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[modifica] Tipologie di surrogazione
Il pagamento con surrogazione è disciplinato dal codice civile agli artt. 1201-1205. Il codice prevede tre distinte figure di surrogazione:
- Surrogazione per volontà del creditore, il quale adempie il debito e subentra nei diritti spettanti al creditore nei confronti del debitore.
- Surrogazione per volontà del debitore, il quale prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore.
- Surrogazione legale, è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è prevista in alcune ipotesi tassative.
[modifica] Surrogazione per volontà del creditore
La surrogazione per volontà del creditore è disciplinata dall'art. 1201 del codice civile secondo cui: Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.. La legge prevede dunque la volontà espressa del creditore che ricevendo l'adempimento da parte del terzo dichiari di volerlo far subentrare nei suoi diritti verso il debitore. Tale dichiarazione deve inoltre essere effettuata contestualmente al pagamento da parte del terzo, giacché una dichiarazione effettuata successivamente avrebbe per oggetto un rapporto già estinto e il terzo potrebbe agire solo con l'azione di indebito arricchimento nei confronti del debitore.
[modifica] Surrogazione per volontà del debitore
La surrogazione per volontà del debitore è disciplinata dall'art. 1202 del codice civile secondo cui: "Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo". Lo stesso articolo 1202 richiede i seguenti requisiti per questo tipo di surrogazione:
- che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
- che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la destinazione della somma mutuata;
- che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento.
[modifica] Surrogazione legale
La surrogazione legale è prevista dall'art. 1203 che elenca alcune ipotesi in cui un terzo subentra nei diritti del creditore per volontà della legge:
- Il caso in cui un soggetto, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- Il caso dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
- Il caso di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo (ad esempio il pagamento effettuato dal fideiussore);
- Il caso dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
- Negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).
Il surrogato può esercitare tutti i diritti e le azioni che spettavano al creditore originario nei contronti del debitore, e può valersi di tutte le garanzie che assistevano il credito. Da notare che in caso di ipoteca il surrogato ha l'onere di far annotare ex art. 2843 la surrogazione allo scopo di renderla opponibile ai terzi.
[modifica] Bibliografia
- Merlo, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933;
- Buccisano, La surrogazione per pagamento, Milano, 1958;
[modifica] Testi normativi
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