TFS
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TFS è l'acronimo di trattamento di fine servizio e si distingue in indennità di buonuscita per i dipendenti del comparto Stato e indennità di fine servizio per i dipendenti degli enti locali.
L'indennità di buonuscita è stata regolata dal D.P.R. 29/12/1973 n. 1032.
Ha diritto all'indennità di buonuscita - gestito ora dall'INPDAP - il personale civile e militare dello Stato, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, che ha conseguito almento un anno di iscrizione al fondo. Il personale assunto dopo tale data ha diritto al TFR.
Possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, come, per esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari.
La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPDAP - a pena di decadenza - prima della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine servizio viene liquidato d'ufficio al dipendente statale ed ai suoi superstiti (art. 26 D.P.R. 29/12/1973 N. 1032), ed il diritto si prescrive in cinque anni (art. 20).
Nel caso di dimissioni o di decadenza dall'impiego, la liquidazione del trattamento di fine servizio viene differita di sei mesi (art. 3 - comma 2° - D.L. n. 79/1997 convertito nella legge 140/97).
Il trattamento di fine servizio viene così calcolato per il personale ministeriale:
(ultima retribuzione+retribuzione individuale di anzianità+indennità integrativa speciale conglobata + indennità di amministrazione) x (anni utili) x 0,80
mentre per il personale del comparto scuola:
(ultima retribuzione + indennità integrativa speciale conglobata) x (anni utili) x 0,80 (non vengono considerati, per ora, la retribuzione professionale docenti e le ore eccedenti l'orario di cattedra)
Rispetto al TFR, il TFS ha carattere non solo di salario differito, ma ha anche carattere previdenziale. Infatti, mentre nel TFR l'accantonamento è a totale carico del datore di lavoro, nel TFS i contributi previdenziali vengono versati per il 7,10% dal datore di lavoro e per il 2,50% dal dipendente (sulla base imponibile dell'80% delle voci stipendiali utili). Il TFR non ha alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre il TFS si calcola sull'ultima retribuzione percepita.