Decisione dell'Unione Europea
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Le decisioni sono la terza categoria degli atti vincolanti dell'Unione Europea così previste:
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«La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati»
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(art, 249 TCE, 4° comma)
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Tale disposizione coniuga le due principali caratteristiche delle altre fonti vincolanti comunitarie, i regolamenti e le direttive, rispettivamente nella obbligatorietà di tutti gli elementi e nella mancanza di portata generale.
La mancanza di portate generale, inoltre, è ben più ampia che nelle direttive, in quanto può essere indirizzata non solo a Stati membri, ma anche a singoli ed altri soggetti. Quando sono rivolte agli Stati membri e, specialmente nell'obbligo di facere un qualcosa, sono molto simili alle direttive, ma lasciano molta meno discrezionalità. Rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall'art. 256 TCE. Questo tipo di provvedimento, solitamente, è adottato dalla Commissione Europea in ambito di concorrenza.
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