Diritto comune
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Con l'espressione "diritto comune", o, alla latina, ius commune, gli storici del diritto usano definire l'esperienza giuridica che si sviluppò nell'Europa continentale dal decimo secolo fino alle codificazioni ottocentesche.
Ne è giustamente esclusa l'Inghilterra, il cui sistema detto del Common law si sviluppò fin dalle origini senza rilevanti influenze del Diritto romano. Ciò avvenne anche perché i Common lawyers, al contrario degli omologhi continentali, non usarono mai il latino come lingua dei tribunali, bensì il francese dei Normanni fino al Seicento e l'inglese dopo.
All'interno di questo periodo storico molto lungo, la cesura di maggior rilievo è certamente costituita dalla nascita della cd. "scuola di Bologna" (data tradizionale: 1088) e dalla cd. "riscoperta" del diritto romano o "rinascita" del diritto colto.
Nella definizione fornita in apertura, volutamente si è parlato di "esperienza giuridica", senza alcun riferimento a complessi normativi di sorta; infatti, la storiografia giuridica più recente (Grossi) ha ravvisato l'elemento fondamentale unificante del diritto comune in alcuni fattori che trascendono il piano strettamente giuridico, per collocarsi sul terreno del metodo e delle mentalità.
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