Gravame
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Nel linguaggio giuridico, si intende per gravame il mezzo con il quale la parte soccombente in un processo può ricorrere contro il provvedimento dell'organo giudicante.
Il termine è normalmente usato come sinonimo di impugnazione.
Presupposto del gravame è la soccombenza e non la denuncia di un vizio della sentenza. Lo scopo è quello di provocare un nuovo giudizio.
Devono essere distinti dalle azioni di impugnativa, che sono rimedi attraverso i quali si denuciano i vizi della sentenza, su istanza della parte soccombente. Queste mirano all'accertamento dell'esistenza del vizio e nel caso alla eliminazione della sentenza viziata, riservando ad una seconda fase la sostituzione di questa. La distinzione fra fase rescindente e rescissoria è molto forte.
Esempio di gravame nel nostro ordinamento giuridico è l'Appello, che mira ad un nuovo esame della controversia di primo grado, mentre il ricorso in Cassazione, rientra nello schema delle azioni di impugnativa.
La distinzione non è tuttavia così netta tanto che oggi i due istituti tendono ad aver gli uni alcuni elementi degli altri.
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