Lesione personale
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Lesione personale | |
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Art.: | 582 c.p. |
Competenza: | Tribunale monocratico I co.; Giudice di pace II co. |
Procedibilità: | di ufficio; a querela nell'ipotesi del II co. |
Arresto: | facoltativo in flagranza |
Fermo: | no |
Pena prevista: | reclusione da 3 mesi a 3 anni |
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La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del Codice Penale secondo cui Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa
Indice |
[modifica] Disamina
[modifica] Elemento oggettivo
Oggetto del reato in questione è la lesione personale inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è soltanto la malattia causata, in quanto la lesione è soltanto è nomen iuris del reato. La concezione di malattia è spiegata dalla Relazione ministeriale al Progeto, e consiste nell'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo. Concezione tuttavia dibattuta dalla dottrina, in quanto la malattia è uno stato patologico curabile che porta a guarigione, curabile o non curabile che causa cambiamenti di vita, non curabile che causa la morte. La concezione più seguita e attendibile resta quella della scienza medica, competente in materia, che considera la malattia in questione un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo1
[modifica] Elemento soggettivo
Il dolo deve essere supportato dalla volontà e prevedibilità dell'evento, è peratanto previsto in ogni situazione nel quale il reo prevede che la sua azione possa determinare un pregiudizio all'integrità personale del paziente, decidendo comunque di ottenerlo come fine o costo.
É giusto il caso di precisare che chi abbia compiuto il reato con lo scopo di uccidere, risponde di tentato omicidio.
[modifica] Testi Normativi
[modifica] Bibliografia
1 Antolisei, Diritto penale parte speciale
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