Merito amministrativo
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Il concetto di merito amministrativo non è disciplinato da norme giuridiche; sostanzialmente esprime un'attività del tutto discrezionale, nel cui espletamento la pubblica amministrazione compie valutazioni ed apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e la giustizia di una certa scelta.
Questi elementi esulano dal rapporto tra la scelta di emettere un atto e il contenuto della legge, quindi non sono oggetto del giudizio di legittimità dinanzi ai Tribunali amministrativi.
[modifica] Riferimenti normativi
Una parte della dottrina ha voluto ricostruire il concetto di merito partendo dal vizio di merito, cioè dalla violazione del dovere di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.
La violazione di tale dovere generale configura il vizio di merito con riferimento ai contenuti delle valutazioni in concreto.
Tale tesi è criticata da altri Autori, che sostengono l'inesistenza di norme giuridiche sulla buona amministrazione, e dunque l'impossibilità di considerare giuridica un'attività non disciplinata dall'ordinamento, quale è l'attività di merito.
[modifica] Voci correlate
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