Pena
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In diritto, la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.
Caratteristica essenziale è l'afflittività; consiste, infatti, nella privazione o diminuzione di un bene individuale (libertà, vita, patrimonio). È applicata dall'autorità giudiziaria con le forme e le garanzie del processo penale.
La pena criminale può essere definita come la sofferenza comminata dalla legge penale ed irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.
[modifica] Funzione della pena
La pena può svolgere varie funzioni: una funzione meramente retributiva (o assoluta), una funzione di prevenzione generale e una funzione di prevenzione speciale. Secondo la teoria meramente retributiva, la sanzione penale deve servire a compensare il male provocato dall'azione illecita. L'idea retributiva implica il concetto della personalità della pena, di determinatezza e di proporzionalità della pena e l'inderogabilità della pena medesima.
Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena consiste in una minaccia che serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi.
Secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo (condannato) dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di esecuzione (misure alternative, sostitutive, sanzionatorie) dispiegano sui condannati.
Le tre teorie convivono in dottrina: la funzione della pena è infatti considerata triplice dalla dottrina maggioritaria.
[modifica] Principi
I principi che regolano la pena sono:
- il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del reato;
- il principio di legalità, che in sede penale si specifica in riserva di legge (la pena non può essere comminata da fonti sublegislative), tassatività-determinatezza (divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo) e favor rei (divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e, viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole);
- il principio di inderogabilità: una volta minacciata la pena deve essere applicata all'autore della violazione (ma vi sono deroghe con l'introduzione delle liberazioni condizionali e del perdono giudiziale);
- il principio di proporzionalità: la pena deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di pena previsto per i recidivi, l'art. 133 c.p. impone al giudice di tener conto, nell'applicazione della pena, anche della capacità criminale del reo.
[modifica] Tipologie
Le pene si distinguono in:
- pene principali: quelle inflitte dal giudice con la sentenza penale di condanna; sono
- per i delitti: la pena di morte (per gli Stati ove è ancora in vigore), l'ergastolo, la reclusione, la multa;
- per le contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda;
- tra le pene principali rientrano anche la permanenza domiciliare e il lavoro sostitutivo irrogabili dal giudice di pace
- pene accessorie: le pene che conseguono di diritto alla condanna, come effetto penale della stessa.
[modifica] Estinzione
Si ha estinzione della pena quando non si verifica l'effettiva realizzazione della medesima. Sono cause di estinzione della pena:
- la morte del reo;
- l'amnistia;
- la prescrizione;
- la remissione della querela;
[modifica] Voci correlate
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