Silenzio amministrativo
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L'espressione "silenzio della pubblica amministrazione" indica genericamente una omissione, che può essere poi specificamente riferita:
- alla mancata emanazione di un atto,
- alla mancata decisione su un ricorso gerarchico,
- al mancato esercizio del potere di sorveglianza,
- al rifiuto tacito di provvedere.
Con l'espressione silenzio della pubblica amministrazione si intende quindi un comportamento inerte, mantenuto in tutti quei casi nei quali (al contrario) la legge prescrive di compiere una certa attività. Questo comportamento, che di per sè è totalmente "neutro" (cioè non ha valore nè negativo nè positivo), è in antitesi con il nostro sistema di Diritto amministrativo, che si caratterizza per essere centrato sull'atto amministrativo: per costituire, modificare o estinguere i rapporti di diritto amministrativo, occorre un atto dell'autorità amministrativa, ed anzi deve trattarsi di un atto esplicito, formale e tipico. Un comportamento inerte è evidentemente inidoneo a questo scopo, salvo i casi in cui la legge ricolleghi espressamente al fatto del "silenzio" dell'amministrazione su un'istanza dei privati, il significato legale di atto "implicito" di assenso (silenzio assenso), o rigetto (silenzio diniego), della domanda.
[modifica] Rapporti tra silenzio amministrativo e omissione di atti d'ufficio
Nel linguaggio giuridico, il «silenzio» dell'Amministrazione indica il medesimo fenomeno che nel diritto penale è definito come «omissione di atti d'ufficio»: quest'ultimo illecito si configura nel caso di mancata emissione di un atto dovuto, ma ha diverse conseguenze sanzionatorie rispetto all'illecito amministrativo.
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