Carmignano (vino)
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nel 1997 | |
Istituito con decreto del | 20/10/1990 |
Gazzetta Ufficiale del | 11/03/1991, n 59 |
Resa (uva/ettaro) | 100 q |
Resa massima dell'uva | 70,0% |
Titolo alcolometrico naturale dell'uva | 11,0% |
Titolo alcolometrico minimo del vino | 12,5% |
Estratto secco netto minimo | 22,0‰ |
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Il Carmignano è un vino rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) prodotto in Toscana, nella provincia di Prato.
Indice |
[modifica] Cenni storici
Il Carmignano è uno dei vini più antichi d'Italia; infatti la prima documentazione scritta in cui appare il nome di un vino Carmignano risale alla fine del XIV secolo; si tratta di un documento in cui un notaio di Carmignano (PO), Ser Lapo Mazzei, comunica ad un mercante di Prato, Marco Datini, di aver ordinato per la sua cantina quindici some di vino Charmignano pagandolo un prezzo quattro volte superiore a quello dei vini della zona (il che ne dimostrava le superiori qualità).
Nel XVII secolo il vino Carmignano viene citato anche dal poeta Francesco Redi, il quale nell'opera Bacco in Toscana ne esalta le qualità.
Il Carmignano può essere considerato il progenitore dei cosiddetti vini Supertuscan (grandi vini toscani ottenuti aggiungendo al Sangiovese vitigni internazionali quali il Cabernet-Sauvignon o il Merlot); di fatto già dal 1600 per la sua produzione si usava aggiungere al Sangioveto il Sauvignon, vitigno importato dalla Francia dai Medici (ed ancor oggi chiamato nella zona uva Francesca, cioè proveniente dalla Francia).
La zona di produzione del Carmignano è stata definita fin dal 1716; infatti il 24 settembre di quell'anno a Firenze il Granduca Cosimo III de' Medici emanò il Bando Sopra la Dichiarazione dé Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d'Arno di Sopra, nel quale venivano specificati i confini delle zone entro le quali potevano essere prodotti i vini citati (in pratica una vera e propria anticipazione del concetto di Denominazione di Origine Controllata).
Nel 1932 il vino prodotto nella zona di Carmignano venne incluso nella zona di produzione dei vini del Chianti e successivamente (1967) venne compreso nella omonima Denominazione di Origine Controllata (DOC) come Chianti della sottozona Montalbano.
Tale classificazione comportò una perdita delle caratteristiche originali, e quindi della qualità, del vino prodotto (in quanto il disciplinare non consentiva l'uso del vitigno Cabernet); fu solo con il D.P.R. 28 aprile 1975 che al vino Carmignano venne riconosciuta una autonoma Denominazione di Origine Controllata.
[modifica] Disciplinare
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Carmignano è stata autorizzata con D.P.R. 28 ottobre 1990, successivamente modificato con D.M. 9 luglio 1998.
Il vino Carmignano può essere ottenuto solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:
- Sangiovese: minimo 50 %
- Canaiolo nero: fino al 20%
- Cabernet franc e Cabernet-Sauvignon da soli o congiuntamente: dal 10 al 20 %
- Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino a un massimo del 10%.
Possono inoltre essere utilizzate per la produzione altre uve a bacca rossa raccomandate o autorizzate per la provincia di Prato fino ad un massimo del 10% del totale. È consentita inoltre l'aggiunta, nel limite massimo del 15 %, di vino avente diritto alla denominazione Carmignano di annate diverse da quella indicata in etichetta. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12,50 %.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Carmignano non può essere immesso al consumo prima del 1 giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora il vino Carmignano venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di San Michele Arcangelo e festa di Carmignano (PO)) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva riserva. In tal caso il periodo di invecchiamento deve essere effettuato in botti di rovere ovvero di castagno, per almeno otto mesi per il Carmignano e per almeno dodici mesi per il Carmignano tipologia riserva.
Il 5% di vino dell'annata in affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, potrà essere mantenuto in contenitori diversi dal legno.
[modifica] Caratteristiche organolettiche
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Carmignano, all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:
- colore: rubino vivace, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento
- odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento
- sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato.
[modifica] Zona di produzione
La zona di produzione comprende i terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in Provincia di Prato.
[modifica] Voci correlate
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