Comunione dei beni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In diritto con l'espressione Comunione dei beni si intende il regime patrimoniale legale della famiglia, vale a dire il regime patrimoniale che si applica automaticamente in mancanza di diverse pattuizioni da parte dei coniugi.
Indice |
[modifica] Riforma del diritto di famiglia
La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha disposto per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l'applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni. Precedentemente al 1975 ai matrimoni si applicava il diverso regime della separazione dei beni. Per tali matrimoni la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio (fino al 15 gennaio 1978) entro il quale ciascuno dei coniugi, anche unilateralmente, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, lasciando pertanto immutato il regime della separazione.
[modifica] Beni della comunione
La comunione dei beni non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni. Occorre quindi distinguere ciò che rientra nella comunione (beni della comunione) e ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all'altro (beni personali dei coniugi).
Sono beni della comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezion fatta per i beni personali.
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i beni destinati dall'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni personali e non rientrano in comunione:
- i beni di cui ciascuno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio
- i beni acquistati durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori.
- i beni strumentali all'esercizio della professione.
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni.
- i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell'atto di disposizione.
[modifica] Regole di amministrazione
Il codice civile distingue gli atti di ordinaria amministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. I primi possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi. I secondi devono essere compiuti congiuntamente dai due coniugi.
[modifica] Scioglimento della comunione
L'art. 191 del codice civile stabilisce lo scioglimento della comunione dei beni nei casi in cui:
- sia stata dichiarata l'assenza o la morte presunta di uno dei coniugi.
- sia stato annullato il matrimonio
- vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ovvero in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale.
- in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata in caso di interdizione o inabilitazione o di cattiva amministrazione della comunione.
- nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un regime diverso.
- nel caso di fallimento di uno dei coniugi.
[modifica] Voci correlate
- Separazione dei beni
- Fondo patrimoniale
- Comunione - per le regole generale sulla comunione nel diritto civile
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |