Contratto d'opera
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Il contratto d’opera è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un sevizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Nell'ordinamento italiano, il contratto d'opera è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
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[modifica] Le obbligazioni del prestatore d’opera
Il prestatore è tenuto ad eseguire l’opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell’arte.
In caso di mancato rispetto delle indicazioni della committenza, al prestatore d’opera può essere fissato un congruo termine entro cui uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto, decorso inutilmente il quale il committente può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dell’eventuale danno.
[modifica] Garanzia per vizi e difformità
Qualora l’opera presenti vizi (o difformità rispetto a quanto stabilito contrattualmente) il committente è tenuto a denunciare il fatto al prestatore nel termine di otto giorni dalla scoperta.
Una volta denunciati i vizi o le difformità, il committente ha un anno di tempo (termine di prescrizione) per agire giudizialmente contro il prestatore al fine di richiedere:
- l'eliminazione dei vizi a cura e spese del prestatore, oppure
- la riduzione del prezzo pattuito.
Il committente può inoltre chiedere il risarcimento del danno, se i vizi o le difformità dipendono da una condotta colposa del prestatore.
Il committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se l’opera risulta del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi o delle difformità.
Non diversamente dall’appalto, l’accettazione dell’opera (anche se tacita) libera il prestatore dalla garanzia per vizi, salvo il caso di vizi non riconoscibili (occulti) o dolosamente occultati.
[modifica] L’obbligazione del committente. Il corrispettivo
L’obbligazione del committente consiste nel pagamento del corrispettivo, che di norma è stabilito di comune accordo tra le parti.
Nei casi in cui non il prezzo non sia fissato contrattualmente, esso deve essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi. In mancanza, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
[modifica] Recesso dal contratto
Il committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, anche se l’esecuzione è già iniziata, con il solo obbligo di tenere indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e dell’eventuale mancato guadagno.
[modifica] Differenze rispetto ad altri istituti
Il problema della distinzione si pone soprattutto in rapporto all’appalto e al contratto di lavoro subordinato.
- Rispetto all’appalto, va considerato che nel contratto d’opera è centrale il requisito del ‘’“lavoro prevalentemente proprio”’’. In giurisprudenza, la distinzione si basa in sostanza sulle dimensioni dell’impresa dell’obbligato: se si tratta di impresa con vasta organizzazione di mezzi (‘’in primis’’ le società commerciali) si ha appalto; se l’obbligato (artigiano, professionista) non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d’opera.
- Rispetto al contratto di lavoro subordinato: la distinzione sta nell’assenza del vincolo di subordinazione e nell’obbligo di realizzare un’opera o un servizio. Nella pratica è tuttavia frequente la dissimulazione di un contratto di lavoro mediante la conclusione di un contratto d’opera (es. di un contratto di lavoro a progetto).
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