Discussione:Scambio etico
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OTRS tkt #2007021110010362
Non riesco a modificare la voce, uso questa pagina per proporre le modifiche. Ora ci sono tiuscito
.--Mizardellorsa 21:12, 30 gen 2007 (CET)
Rileggendola bene mi sono accorto che la voce parla per il 90% della legge urbani, allora secondo me tanto vale integrarla al suo interno in un paragrafo a parte. --Paul Gascoigne 21:31, 30 gen 2007 (CET)
Nella fretta di salvare la voce avevo io per primo utilizzato ampiamente passi della voce "Legge italiana sul peer-to-peer". Rileggendola bene è, rispetto al problema posto dalla legge Urbani, solo "la parte per il tutto" il problema ha una portata molto più ampia. Del resto se si riuscisse a far passare il principio dello "scambio etico, che si basa su una forma di sostanziale autolimitazione da un lato del copyright, ma dall'altro del suo uso in deroga nel mondo web, si potrebbe tentare di dare una svolta al problema delle immagini dei quadri dei musei: liceità della riproduzione purchè rigidamente a "bassa risoluzione". In quest'ottica la voce, ovviamente va molto perfezionata. Allo stadio attuale è solo uno stub.--Mizardellorsa 21:56, 30 gen 2007 (CET)
Vorrei segnalare una inasattezza di quanto scritto nella pagina a proposito dell'articolo 171-ter 2° comma lettera a-bis su tema uploader. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge n. 43 il 31 marzo 2005 ( http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05043l.htm ) all'articolo n 3 comma 3-quinquies ha già modificato il trarne profitto ripristinando lo scopo di lucro. L'unico punto in cui è prevista una dura condanna nell'articolo 171-ter comma 2, è nella lettera a) che cita: "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi" Questo, però, -a mio avviso- potrebbe anche non essere applicato per la condivisione di materiale in rete, poiché la lettera a-bis), specificando l'immissione nelle reti telematiche, dovrebbe esentare la lettera a) dalla divulgazione in internet. Certo rimane l'ambiguità nelle parole "trasmette o diffonde" nella lettera a), le quali potrebbero essere interpretate anche per questo tipo di divulgazione, ma per quel poco che ne posso capire dalla lettura di una legge, se in un comma dello stesso articolo si fa riferimento specifico ad un tipo divulgazione, nell'altro comma questo non dovrebbe più essere previsto. Resto comunque, come tutti, nel dubbio, poiché la lettera a-bis del 171-ter cita la parola "comunica" e non come nella lettera a-bis del 171 che specificatamente recita "mette a disposizione del pubblico". Secondo me questo dubbio di interpretazione potrà essere sciolto solo dalla giurisprudenza applicata, in quanto da quel "comunica" potrebbe essere escluso la messa a disposizione. In sostanza a forza di modificare questa legge per cercare di accontentare sia una parte che l'altra si è fatta una grande confusione nella quale credo che neppure i magistrati sappiano come muoversi. Forse anche per questo motivo sono restii a avviare procedimenti (non mi pare che dopo l'ultima modifica della legge siano stati avviati procedimenti penali a carico di persone che, senza scopo di lucro, condividano materiale tutelato da copyright.
Per quanto riguarda i downloader il 171-ter non prevede nulla, inoltre la questione del sequestro e della pubblicazione della sentenza su quotidiani e periodici specializzati, è prevista dal comma 4 lettere a) e b).
Va inoltre rilevato che avendo - questa ultima legge del 2005 nel comma 3-ter - previsto l'inserimento specifico nell'articolo 171 (che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 20.000 vecchie lire e null'altro) della lettera a-bis che recita "mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa" questo entra in conflitto evidente con quanto scritto nel 171-ter lettera a) che deve -al limite- ritenersi valido solo quando sia provato che si sono distribuite più di 50 copie, per cui -al momento- si potrebbe dire che questa attuale legge -nella sua ambiguità interpretativa- non sia poi cosi pesante, e pur facendo rimanere la violazione nell'ambito penale, il tutto viene risolto nell'articolo 171 lettera f) capitolo secondo "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), é ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato."
Scusate la lunga disamina e divagazioni ma credo che queste cose siano state da voi erroneamente citate in quanto alla pagina del diritto d'autore avete un link che riporta al sito interlex la cui legge non è aggiornata (anche io durante la scrittura della petizione stavo per fare questo sbaglio) vi consiglio di linkare questo sito http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html --Dilling 15:53, 31 gen 2007 (CET)
- Essendo tra i promotori attivi di questo Movimento mi permetto di segnalare come sarebbe meglio presentare questa iniziativa rispettando gli obbiettivi e le aspettative che ci poniamo:
"Scambio etico è la definizione che, nel 2004, un movimento italiano di pensiero ha dato alla pratica della condivisione su internet -quando non vi sia scopo di lucro e si rispetti una auto-limitazione temporale di almeno 18 dalla prima pubblicazione- di opere musicali e cinematografiche o comunque audiovisive. L'obbiettivo di questo Movimento è quello di porsi come nuova frontiera di dialogo e reciproco rispetto, tra gli autori e coloro che li rappresentano -i quali pretendono il rispetto fiscale dei termini fissati dalla legge sul diritto d'autore- ed il Popolo del peer to peer, sempre più numeroso, che mette in condivisione le opere immediatamente dopo, ed a volte anche prima, il pubblico rilascio commerciale."
Dopo di questo metterei quello che abbiamo definito "il proclama dello scambio etico" e cioè questo:
"Lo Scambio Etico pur rimanendo illegale, deve essere interpretato come il tentativo di mediazione al problema della criminalizzazione generalizzata del P2P, prevedendo delle clausole con cui il titolare del diritto d'autore può richiedere la rimozione della sua opera senza ricorrere alle Autorità. Lo Scambio Etico è qualcosa che, pur facendo condivisione -senza fine di lucro- di opere protette dal diritto d'autore, si auto-limita, in modo da ledere il meno possibile i legittimi interessi degli aventi diritto, evitando di mettere in condivisione film e musica con meno di 18 mesi dalla prima commercializzazione. Lo Scambio Etico è un impegno politico e deve essere una volontà manifesta di venire a patti con le Autorità e gli Autori, ai quali proponiamo: "Se ci tollerate, possiamo promuovere questo tipo di file sharing". L'obbiettivo dello Scambio Etico è l'Armistizio."
Come ho già scritto nella mia pagina personale questo vuole essere puramente un suggerimento e lascio a chi gestisce questo sito la discezionalità esecutiva.
NB credo che la parte attinente alla legge urbani non sia una cosa determinante in questa pagina, forse basterebbe un link interno, anche se in effetti questo movimento di pensiero nasce in concomitanza all'approvazione di quel decreto.--Dilling 16:45, 31 gen 2007 (CET)
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- Vedo che la materia è ancora più complicata di quello che credevo e che, da profano, mi ero avventurato a riassumere. Persone competenti come te sarebbero una risorsa molto preziosa e, per questo, ho fatto di tutto per "salvare" la voce. Stasera proverò a scrivere una versione che correga gli errori più evidenti. --Mizardellorsa 16:56, 31 gen 2007 (CET)
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- Leggo sulla pagina che c'è una proposta di unire questa pagina con quella sulla legislazione italiane peer to peer, ma a mio modo di vedere pur avendo attinenza e mettendo dei link di collegamento non riterrei opportuno fare questa operazione. --Dilling 16:22, 2 feb 2007 (CET)
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- Poichè non ho letto nessuna obiezione mi sono permesso di inserire, con piccole modifiche di forma, quanto anticipato negli interventi percedenti, più due capitoli -molto sintetici- sull'evoluzione del movimento e le iniziative finora messe in campo. Non credo di aver fatto nessuna promozione e spero che questa forma possa andare bene. Continuo ad essere dell'avviso che la parte relativa alla legge Urbani non sia necessaria, eventualmente può esere citata in un capitolo che definirei "Gli obbiettivi", il quale andrebbe a sostituire quelli che ci sono dopo il capitolo "Le Iniziative". Anche i collegamenti esterni non mi sembrano del tutto pertinenti (sarebbe piu opportuno mettere quelli alla petizione di scambio etico ed al video della manifestazione su youtube) ma prima di proseguire in questo senso attendo per vedere se ci sono obiezioni a quanto ho finora scritto nella voce e proposto in questa pagina.--Dilling 16:56, 4 feb 2007 (CET)
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- Ho apportato le modifiche annunciate ed essendo ora questa voce senza piu la parte relativa alla legislazione italiana sul peer to peer, che ho rivisitato nella pagina apposita, penso che si potrebbe togliere la richiesta di accorpamento ed inserire la categorizzazione. Poichè non conosco le modalità di procedura per questa cosa ed in quale categoria sia meglio inserire la voce, lascio a chi più ha esperienza di me questa competenza. Spero di non aver sforato gli argini di promozionalismo ma eventualmente possiamo correggere, non fatevi scrupoli nel segnalare se ci sono cose da modificare. --Dilling 01:12, 6 feb 2007 (CET)
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- Rilevato che non ci sono state obiezioni alla mia richiesta di non unire la voce e dopo le ultime modifiche mi sono permesso di togliere la richiesta ed ho provveduto ad immettere, come richiesto, la TAG del progetto Diritto oltre a categorizzare come ONLUS. --Dilling 12:33, 6 feb 2007 (CET)
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