Brevetto software
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Con la definizione brevetto software ci si riferisce, secondo la definizione adottata dall'Unione Europea, ad un brevetto applicato ad una invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD)).
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[modifica] Unione Europea
Nell'Unione Europea l'Organizzazione europea dei Brevetti (EPO, l'ufficio brevetto europeo) ha rilasciato molti brevetti su invenzioni basate almeno in parte su software da quando è in vigore, dagli anni '70 è in vigore la Convenzione europea dei Brevetti L'articolo 52 ([1]) della convenzione esclude esplicitamente i programmi per computer dalla brevettabilità (comma 2), intesi come programmi per computer in quanto tali (comma 3). L'interpretazione data all'articolo è che ogni invenzione che offre un contributo tecnico non ovvio o risolve problemi tecnici in maniera non banale è brevettabile anche se comprende una parte software. Una invenzione basata su computer che risolve solamente un problema commerciale e non un problema tecnico è considerata non-brevettabile poiché difetta della caratteristica di inventività (Risoluzione EPO T 258/03). Tuttavia, il fatto che un'invenzione sia utile nel settore commerciale non significa automaticamente che non sia brevettabile. Questa sottile linea di demarcazione ha portato l'EPO a respingere il brevetto di Amazon.com per inviare un ordine con un singolo click (US5960411), ma nello stesso tempo ad autorizzare un brevetto su un metodo per ottenere un indirizzo email per inviare un omaggio (EP0927945). Quest'ultimo caso è però soggetto a contenzioso a posteriori.
[modifica] Stati Uniti
Negli anni 50, 60 e 70 l'ufficio brevetti statunitense non ha concesso brevetti per invenzioni basate su elaborati eseguiti da un computer. La razio era che il brevetto poteva essere concesso solamente a processi, macchine, manufatti, assemblaggi di materiali; non potevano invece essere concessi a enunciati scientifici o espressioni matematiche di essi. Fintantoché l'ufficio brevetti ha visto i programmi per computer o le invenzioni contenenti o relative a programmi per computer come algoritmi matematici e non processi o macchine, non li ha ritenuti brevettabili. Questo punto di vista è stato confermato dalla [Corte Suprema]] nei casi Gottschalk v. Benson( 1972 [2]) e Parker v. Flook (1975 [3]). Nel 1981 il caso Diamond v. Diehr ([4]) la Corte Suprema stabilì che l'ufficio brevetto doveva concedere un brevetto, anche se una parte importante dell'invenzione consiste in in un programma per computer che utilizza formule già note (for calculating the time when rubber was cured and the mold could be opened). La Corte Suprema affermò che in questo caso l'invenzione non era un mero algoritmo matematico ma un processo per fondere la gomma, quindi brevettabile. In seguito e questo evento furono concessi altri brevetti su software anche se con risultati contrastanti e confusi. Il Court of Appeals for the Federal Circuit ha tolto ogni dubbio attraverso una serie di regolamentazioni. La prima (In re Alappat) afferma che un nuovo algoritmo abbinato ad una elementare componente fisica costituisce un nuovo dispositivo fisico. Ne consegue che un calcolatore su cui è caricato un algoritmo originale diventa una “nuova macchina”, brevettabile secondo le tradizionali normative statunitensi sul software. Ciò venne ulteriormente sostenuta da una seconda norma (In re Lowry) che affermava che le strutture di dati rappresentanti l'informazione contenute in un hard disk o una memoria deve essere similmente considerata come un dispositivo fisico. Infine, nella causa State Street v Signature Financial ([5]) il Federal Circuit ha sentenziato che un calcolo numerico che produce un “risultato utile, concreto e tangibile”, come un prezzo, è brevettabile. La Corte Suprema non si è pronunciata su questo caso. La prima revisione è avvenuta con un parere discordate sul caso LabCorp vs. Metabolite. Anche se il certiorari (?) era stato assegnato, la corte lo ha annullato. La difesa ha ha sostenuto il tema nella legge di brevetti dovrebbe essere ancora definita. Da notare, il verdetto del giudice Breyer affermava che: la “[State Street] does say that a process is patentable if it produces a 'useful, concrete, and tangible result.' But this Court has never made such a statement and, if taken literally, the statement would cover instances where this Court has held the contrary”. Egli continua a citare espressamente l'affermazione che il software caricato su un calcolatore è un dispositivo fisico: “...And the Court has invalidated a patent setting forth a process that transforms, for computer-programming purposes, decimal figures into binary figures-even though the result would seem useful, concrete, and at least arguably (within the computer's wiring system) tangible".
L'amministrazione Clinton nominò Bruce Lehman commissario dell'ufficio brevetti e marchi nel 1994. Diversamente dal suo predecessore, Lehman non era un avvocato specializzato in brevetti ma -but the chief lobbyist for the Software Publishing Industry.- Nel 1995 l'ufficio stabilì alcune linee guida per l'esame e la registrazione di brevetti software, ed interpretò le formulazioni delle corti come richieste all'ufficio brevetti di una ampia gamma di circostanze. Sebbene il Congresso non aveva ancora legiferato specificamente che il software fosse brevettabile, la generica definizione di brevettabilità del Patent Act del 1952 e il fallimento del Congresso nell'emendare le leggi in seguito alle decisioni della Corte in favore della brevettabilità del software, è stato interpretato come una indicazione degli intenti del Congresso.
[modifica] Brevettabilità del software o Diritto d'autore?
Fin dalle origini i programmi per computer sono stati sottoposti alla normativa sul diritto d'autore in quanto ritenuti opera dell'ingegno a carattere creativo al pari di opere letterarie, musica ecc. Diversi enti esercitano forti pressioni affinché il software venga invece considerato alla pari delle invenzioni in quanto procedura o tecnica con carattere di originalità.
La differenza tra i due approcci comporta enormi differenze ai fini pratici:
- Il diritto d'autore è riconosciuto automaticamente all'autore, che non deve fare alcune azione ne spendere alcuna cifra per vedere riconosciuto questo diritto. Deve naturalmente essere in grado di dimostrare di essere l'autore dell'opera.
- L'attribuzione di un brevetto deve essere invece richiesta esplicitamente ad un ufficio brevetti, effettuando preventivamente una ricerca per verificate l'originalità della propria creazione. Il tutto comporta un esborso economico considerevole [6].
Una associazione di 2.000.000 aziende europee ritiene che l'eventualità di ammettere la brevettabilità del software rappresenti un grave rischio per l'innovazione, la produttività e l'occupazione in europa [7].
[modifica] Brevetti software e software libero
[modifica] Voci correlate
- Diritto informatico
- Organizzazione europea dei Brevetti
- Convenzione di Monaco sul brevetto europeo
- Computer Software Copyright Act
- Software libero
[modifica] Collegamenti esterni
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