Camera di Commercio
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Le Camere di Commercio (per esteso: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) sono enti autonomi di diritto pubblico che, ai sensi della legge n. 580 del 1993, svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali per il sistema delle imprese.
[modifica] Il quadro normativo
Con la riforma del 1993 le Camere hanno acquisito autonomia rispetto al Governo centrale (con l'attribuzione della potestà statutaria e la corrispondente autonomia finanziaria), il riconoscimento del ruolo svolto da sempre nell’assicurare la pubblicità delle imprese, e un legame più forte - fino alla possibilità dell’elezione diretta degli organi rappresentativi - con le categorie economiche.
Il decreto legislativo n. 112/1998 introduce per le Camere la qualifica ulteriore di Autonomie Funzionali, distinguendole così dalle Autonomie Locali in virtù della loro specifica missione economica. La legge n. 191/1998, infine, conferisce alle Camere di Commercio autonomia regolamentare per la disciplina delle materie attribuite dalla 580/93 alle Camere stesse.
[modifica] La "missione" camerale
Nell'ambito della propria autonomia statutaria, la Camera di commercio svolge le funzioni stabilite dalla legge. Svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato, dalla Regione e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento dei propri scopi, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
La missione delle Camere di commercio traguarda la promozione economica, lo sviluppo del sistema delle imprese e dell’economia locale, attraverso una sintesi che concilia le esigenze di tutti i settori, rappresentati nei propri Organi (Consiglio Camerale e Giunta). Per raggiungere questi obiettivi le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali per gestire servizi specifici.
Ogni Camera tiene il proprio Registro delle imprese, che ha sostituito il Registro delle Ditte (esistente presso i Tribunali prima della riforma del 1993) e rende unica la funzione di anagrafe delle imprese, precedentemente condivisa dalle stesse Camere con le Cancellerie dei Tribunali. Le Camere di Commercio forniscono - grazie alla rete informatica Infocamere attiva dal 1974 - la documentazione completa di qualsiasi impresa operante sul territorio italiano. La legge di riforma ha consentito anche la crescita delle funzioni di regolazione del mercato svolte tradizionalmente dalle Camere di Commercio, fra le quali la funzione di composizione delle controversie, che si distingue in un’attività di conciliazione e in una di arbitrato.
Per il raggiungimento dei propri scopi le Camere possono: promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale in maniera diretta o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzie società; costituire aziende speciali che operano in base alle norme del diritto privato.
Ogni Camera di Commercio provvede a finanziare la sua attività mediante: - il diritto annuale pagato per l'iscrizione al Registro Imprese; - i diritti di segreteria pagati per le certificazioni e le iscrizioni ad albi, registri e ruoli - i porventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione servizi - dai contribuiti dello Stato o Regione previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere
[modifica] Organi camerali
Sono organi della Camera di Commercio:
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Segretario generale.
[modifica] Consiglio
Il Consiglio é composto dai rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della cooperazione e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Il numero dei membri del consiglio varia da 20 a 30, in funzione del numero d'imprese iscritte nel registro delle imprese.
I consiglieri camerali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e durano in carica cinque anni.
Il consiglio predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio; delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.
[modifica] Giunta
La Giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto.
La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
La Giunta adotta tutti gli atti di indirizzo politico-amministrativo che non rientrano nella competenza di altri organi. Delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio; in questi casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
[modifica] Presidente
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
[modifica] Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effetivi e due supplenti, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili. La durata è di 4 anni. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza tra il conto consuntivo e le risultanze della gestione, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redige la relazione al bilancio preventivo, hanno diritto ad accedere agli atti e ai documenti della camera di commercio e infine può esprimere proposte per una migliore efficenza ed economicità dell'ente
[modifica] Segretario Generale
Il Segretario Generale è il vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio è nominato dal Ministero delle Attività Produttive su designazione della Giunta